COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°162 del 18/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SAN PIO X – Avverso squalifiche calciatori Adornetto Antonino e Franceschini Guerriero per tre gare- Gara seconda categoria /G Junior Ramacca – San Pio X del 30/novembre 2008- C.U. n. 140 LND del 04 Dicembre 2008- Procedimento 94/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°162 del 18/12/2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SAN PIO X – Avverso squalifiche calciatori Adornetto Antonino e Franceschini Guerriero per tre gare- Gara seconda categoria /G Junior Ramacca – San Pio X del 30/novembre 2008- C.U. n. 140 LND del 04 Dicembre 2008-
Procedimento 94/A
La società Pio X propone ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo,indicate in epigrafe, e chiede l’annullamento delle squalifiche o in subordine una riduzione delle stesse perché li ritiene sproporzionate rispetto a quanto realmente accaduto.
La Commissione Disciplinare letti i motivi di ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva:
A fine gara i calciatori Adornetto Antonino e Franceschini Guerriero entravano con la forza all’interno dello spogliatoio del Direttore di Gara e assumevano un contegno minaccioso ed offensivo nei confronti dello stesso, e solo grazie all’intervento dei Dirigenti della società Ramacca che veniva evitato il peggio.
Il tutto è descritto in maniera chiara ed inequivocabile dall’arbitro nel proprio referto, che per consolidata giurisprudenza gode di fede privilegiata.
Questa decidente ritiene che tali comportamenti sono gravi e meritevoli di adeguate sanzioni quali quelle determinate dal Giudice di primo esame
P.Q.M
DELIBERA
Di rigettare il ricorso proposto dalla Società Pio x e di confermare le squalifiche dei calciatori Adornetto Antonino e Franceschini Guerriero e di addebitare la relativa tassa reclamo di Euro 130;00.
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