COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°162 del 18/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Città di Terrasini (Pa) – avverso squaliche calciatori: Campisi Daniele, Davì Filippo e Mulé Vincenzo per quattro gare. Ammenda di € 1000,00 Gara 1^ Categoria /A Sambuca – Città di Terrasini del 06 Dicembre 2008 C.U. 146 LND del 09 Dicembre 2008 Procedimento 96/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°162 del 18/12/2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ASD Città di Terrasini (Pa) – avverso squaliche calciatori: Campisi Daniele, Davì Filippo e Mulé Vincenzo per quattro gare. Ammenda di € 1000,00 Gara 1^ Categoria /A Sambuca – Città di Terrasini del 06 Dicembre 2008 C.U. 146 LND del 09 Dicembre 2008
Procedimento 96/A
L’appellante ritiene illegittime le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, avendo a suo dire subito “ una vera aggressione premeditata” da parte dei tesserati avversari.
Per quanto attiene poi alla sanzione dell’ammenda l’appellante poni dubbi in ordine all’identificazione dell’autore del lancio di una bottiglia.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di ufficiali di gara, disattesa la richiesta di “audizione in contraddittorio” dell’Arbitro, perché non consentita dal regolamento, osserva quanto segue.
Quanto riferito dall’appellante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, nei quali, con dovizia di particolari, vengono descritti le situazioni di fatto che sono state adeguatamente sanzionate in primo grado. Con altrettanta precisione vengono individuati i responsabili, a carico dei quali le sanzioni vanno confermate.
Quanto alle pur valide (in astratto) considerazioni difensive circa la sanzione dell’ammenda, va osservato in concreto che il lancio della bottiglia avveniva dall’interno degli spogliatoi del Terrasini “dopo che carabinieri e dirigenti avevano quasi ristabilito la calma”. E’ pertanto lecito presumere la responsabilità oggettiva con la conseguenza dell’applicazione della sanzione nei termini stabiliti dal giudice Sportivo.
P.Q.M.
DELIBERA
Di respingere l’appello come sopra proposto;
Con addebito di tassa reclamo non versata (€130,00)
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