COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°162 del 18/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE AS Città Di Bagheria (PA) – avverso la sanzione di perdita della gara e ammenda di Euro 100,00 – Gara Campionato Juniores Villafrati – Città di Bagheria del 26 Novembre 2008 – C.U. N. !6 del 04 dicembre 2008 Procedimento 08/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°162 del 18/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE AS Città Di Bagheria (PA) – avverso la sanzione di perdita della gara e ammenda di Euro 100,00 – Gara Campionato Juniores Villafrati – Città di Bagheria del 26 Novembre 2008 – C.U. N. !6 del 04 dicembre 2008 Procedimento 08/B La società città di Bagheria ha inoltrato appello avverso le sanzioni a carico della propria società indicate in epigrafe, sostenendo che la sospensione della gara decretata dall’arbitro all’ingresso delle due squadre in campo dopo il primo tempo di riposo regolamentare e prima di riprendere il giuoco, è stata decretata dal Direttore di gara in conseguenza dell’espulsione di un calciatore del Villafrati per avere sputato ad un avversario, rifiutandosi categoricamente di abbandonare il terreno di giuoco. La rissa che si verificava poi in campo ed alla quale partecipavano i calciatori di entrambe le squadre, avveniva quindi dopo che l’arbitro decretava la sospensione della gara, e per questo le responsabilità sono da addebitare alla società Villafrati. La commissione disciplinare, letti gli atti ufficiali della gara che per consolidata giurisprudenza godono di fede privilegiata, ed ascoltate le difese di un rappresentante della società Città di Bagheria nell’udienza dibattimentale del 16 Dicembre 2008, osserva: quanto sostenuto dalla società città di Bagheria non trova sostegno alcuno negli atti ufficiali di gara; l’arbitro sospendeva la gara perché il perdurare della rissa in campo tra i calciatori di entrambi le squadre, rissa che i Dirigenti delle società effettivamente intervenuti non riuscivano a sedare, consigliava la sospensione della gara a tutela anche della propria incolumità. La responsabilità di quanto accaduto quindi è da addebitarsi ad entrambe le due società,i cui calciatori si sono resi equamente responsabili di una vergognosa e violenta rissa protrattasi per lungo tempo e tale da determinare la sospensione della gara decretata dal Direttore di Gara P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello inoltrato dalla A.S. Città di Bagheria e di addebitare la relativa tassa reclamo di Euro 130,00.
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