COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°162 del 18/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ATLETICO ACIREALE (CT) – avverso la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3, l’ammenda di €.150,00 Gara 3 categoria Atl. Acireale- Aci Bonaccorsi del 29/11/08 C.U.21 CT del 03/12/2008 Procediemnto 09/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°162 del 18/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ATLETICO ACIREALE (CT) - avverso la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3, l’ammenda di €.150,00 Gara 3 categoria Atl. Acireale- Aci Bonaccorsi del 29/11/08 C.U.21 CT del 03/12/2008 Procediemnto 09/B La società in premessa ha inoltrato rituale appello avverso le sanzioni sopra indicate negando che gli incidenti denunciati nel corso della gara in epigrafe siano accaduti come riportati nella declaratoria della decisione del Giudice di primo esame e contestando principalmente come la causa della rissa che coinvolgeva i calciatori ed i tifosi delle due squadre, cosa che determinava la successione decisione dell’arbitro di sospendere la gara, era da addebitare totalmente ai tifosi della squadra dell’Aci Bonaccorsi che entravano sul terreno di giuoco scavalcando un cancello della recinzione nel tentativo, perseguito, di raggiungere il calciatore Di Maria Alessandro (Atl. Acireale) aggredendolo fisicamente e ripetutamente con calci e pugni. La ricorrente non si appella avverso la squalifica del proprio tesserato Di Maria del quale anzi condanna l’atteggiamento provocatorio ed aggressivo nei confronti degli avversari, ma tuttavia ritiene ingiusta la decisione di decretare la sconfitta per tre a zero nei confronti della propria squadra ed inopportuna la sanzione dell’ammenda di €.150,00 dal momento che la società nulla poteva opporre al comportamento aggressivo dei tifosi ospiti se non, come è stato, l’intervento dei dirigenti e dei responsabili della propria società e delle FF.OO. prontamente accorse sul luogo. La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., osserva tuttavia che tutto quanto accaduto è stato generato dal comportamento del calciatore Di Maria Alessandro (Atl. Acireale) il quale a seguito della segnatura della propria squadra si alzava dalla panchina dove in quel momento si trovava e si recava presso la panchina della squadra ospitata esultando e provocando gli avversari con insulti volgari. Questi, non opponendo alcuna reazione aggressiva, lo invitavano ad allontanarsi e lo stesso Direttore di Gara accorreva prontamente sul posto notificando al Di Maria il provvedimento di espulsione al quale il calciatore non dava alcun peso, continuando nel suo atteggiamento provocatorio ed anzi avvicinando un calciatore avversario e colpendolo con uno schiaffo. Si generava a quel punto la reazione dei calciatori della Aci Bonaccorsi che inseguivano il predetto Di Maria che scappava verso lo spogliatoio e solo a quel punto i tifosi ospiti entravano sul terreno di giuoco e aggredivano il Di Maria che veniva a sua volta difeso dai suoi compagni e dai dirigenti locali nonché dai tifosi della Atl. Acireale che a loro volta penetravano sul terreno di giuoco. Ne conseguiva una rissa generale che si protraeva per circa 15’ sino all’intervento delle FF.OO. e conseguentemente l’arbitro riteneva la gara sospesa definitivamente. Tale sintetica descrizione dei fatti evidenzia come determinante sia certamente stato l’irragionevole comportamento provocatorio ed aggressivo del calciatore Di Maria Alessandro (Atl. Acireale) che difatti subisce una adeguata sanzione di squalifica, ma non può essere negato in alcun modo che generale sia stata la partecipazione alla successiva rissa con intervento dei calciatori, dirigenti e perfino dei tifosi di entrambe le squadre. Questo, al di là dei diversi tempi degli interventi aggressivi dell’una e dell’altra fazione determinati dai comportamenti dei calciatori, chiama in causa la corresponsabilità di entrambe le società ai sensi dell’articolo 17 comma 2 e articolo 4 del C.G.S. P.Q.M. DELIBERA Di respingere il ricorso della società Atletico Acireale confermando in toto le decisioni del Giudice di primo esame. Per l’effetto con addebito della tassa, non versata, nella misura di €.130,00==
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