COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°170 del 24/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Aurora Viagrande Calcio – Avverso squalifica allenatore Romeo Alfio fino al 31/12/08 per l’inibizione del dirigente Cardone Ferdinando fino al 30/6/09 e del dirigente Astorina Giovanni fino al 30/4/09 – Gara Campionato Eccellenza girone B Aurora Viagrande Calcio -Trecastagni del 22/11/08 –C.U N.130 LND del 27/11/08 – Procedimento 83/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°170 del 24/12/2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ASD Aurora Viagrande Calcio - Avverso squalifica allenatore Romeo Alfio fino al 31/12/08 per l’inibizione del dirigente Cardone Ferdinando fino al 30/6/09 e del dirigente Astorina Giovanni fino al 30/4/09 – Gara Campionato Eccellenza girone B Aurora Viagrande Calcio -Trecastagni del 22/11/08 –C.U N.130 LND del 27/11/08 - Procedimento 83/A
La società ASD Viagrande calcio propone appello avverso le decisioni del giudice sportivo in merito ai provvedimenti indicati in epigrafe perché li ritiene sproporzionati rispetto ai fatti realmente accaduti,confidando anche sulla sportività che ha sempre contraddistinto la stessa società,e ne chiede l’annullamento o in subordine la riduzione delle sanzioni.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva:
a fine partita i dirigenti Astorina Giovanni e Cardone Ferdinando si dirigevano verso il direttore di gara e tentavano di colpirlo con calci e pugni assumendo un contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso e solo grazie all’intervento del servizio d’ordine che si sono evitate conseguenze più gravi .Non contento di quanto accaduto il signor Cardone Ferdinando continuava a protestare e a inveire contro l’arbitro fino ad inseguirlo all’interno dello spogliatoio arrivando a strappargli i documenti dalle mani e a lanciare gli stessi contro con violenza. Anche l’allenatore Romeo Alfio mentre l’arbitro si dirigeva verso gli spogliatoi assumeva un contegno minaccioso e offensivo nei confronti dello stesso. Il tutto e descritto in maniera chiara ed inequivocabile dal Direttore di Gara nel suo referto,che per consolidata giurisprudenza gode di fede privilegiata,quindi questa decidente ritiene che i comportamenti tenuti dai tesserati della società Viagrande non siano meritevoli di alcuna riduzione e di confermare quanto sanzionato dal Giudice Sportivo
P.Q.M.
DELIBERA
Di rigettare il ricorso dalla società Viagrande e di confermare quanto deciso in primo esame e di addebitare la relativa tassa reclamo di Euro 130,00
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