COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°170 del 24/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE AP Mistretta – Avverso squalifica calciatore Maniaci Francesco per otto giornate – Gara Campionato prima categoria girone B Mistretta – Isola delle Femmine del 26 Novembre 2008- C.U.N.133 LND – Procedimento 84/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°170 del 24/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE AP Mistretta – Avverso squalifica calciatore Maniaci Francesco per otto giornate – Gara Campionato prima categoria girone B Mistretta – Isola delle Femmine del 26 Novembre 2008- C.U.N.133 LND - Procedimento 84/A Al 25’ del primo tempo veniva espulso, per una gomitata ad un’ avversario, il calciatore Maniaci Francesco ( Mistretta) il quale abbandonava il terreno di giuoco senza protestare. Alla fine del primo tempo, lo stesso calciatore Maniaci Francesco assumeva un contegno aggressivo e minaccioso nei confronti del Direttore di gara. La società Mistretta propone ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo perché li ritiene eccessive rispetto a quanto realmente accaduto e ne chiede una riduzione. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara, che per consolidata giurisprudenza godono di fede privilegiata, osserva: Il comportamento tenuto dal calciatore Maniaci Francesco e certamente deprecabile e censurabile ma atteso che tale atteggiamento si è limitato e concluso solo con delle proteste verbali senza alcuna conseguenza fisica nei confronti del Direttore di gara si ritiene di determinare la sanzione come da dispositivo. P.Q.M. DELIBERA Di determinare la squalifica del calciatore Maniaci Francesco a 6 giornate Senza addebito della tassa reclamo.
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