Comunicato Ufficiale N° 37 del 08/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO S.S. LAGO DI CEI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEI CALCIATORI CATTOI MATTEO E PEROTTONI ARMANDO DI CUI AL C.U. N. 34 DI DATA 18.12.2008 (GARA HDIASSICURAZIONI – LAGO DI CEI DEL CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE “C” DEL 12.12.2008)

Comunicato Ufficiale N° 37 del 08/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO S.S. LAGO DI CEI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEI CALCIATORI CATTOI MATTEO E PEROTTONI ARMANDO DI CUI AL C.U. N. 34 DI DATA 18.12.2008 (GARA HDIASSICURAZIONI – LAGO DI CEI DEL CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE “C” DEL 12.12.2008) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara di campionato di calcio a 5 di serie “C” del 12.12.2008, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al calciatore Perottoni Armando (S.S. Lago di Cei) la squalifica per sei gare con la seguente motivazione: “scagliava volontariamente il pallone contro un avversario colpendolo alla nuca, provocandogli un danno tale da costringerlo ad abbandonare definitivamente il campo. A seguito dell’espulsione, preso posto tra il pubblico, tentava ancora, in disaccordo con una decisione arbitrale, di rientrare in campo con fare minaccioso, trattenuto comunque da alcune persone del pubblico”. Ha inoltre inflitto al calciatore Cattoi Matteo (S.S. Lago di Cei) la squalifica per tre gare con la seguente motivazione: “espulso per bestemmie ed insulti al direttore di gara, accomodatosi poi in tribuna, persisteva nel suo atteggiamento offensivo”. Avverso detti provvedimenti ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società S.S. Lago di Cei, non contestando i fatti per i quali erano state comminate le espulsioni, ma negando gli episodi successivi assertamente accaduti sugli spalti. In esito a rituale convocazione, si è proceduto all’audizione diretta del Vice Presidente della società reclamante e a quella telefonica del direttore di gara che aveva stilato il rapporto. La Commissione ritiene incompatibile con le dinamiche della direzione di gara di un incontro di calcio a 5, la possibilità per il direttore di gara di poter osservare con la dovuta attenzione gli spalti al fine di individuare con assoluta certezza in un coacervo di persone urlanti un singolo calciatore che, dismessa la divisa da gioco, sia salito in tribuna. Soprattutto in considerazione della particolare tipologia della tribuna della palestra comunale di Besenello (ove si è svolta la gara), sovrastante a mo’ di tettoia la zona ove il primo direttore di gara segue l’incontro lungo tutto il lato lungo del campo di gioco. Per tale motivo non ritiene compiutamente provati gli episodi che hanno aggravato le sanzioni correttamente inflitte ai due calciatori per i fatti per i quali erano stati legittimamente espulsi. Ciò premesso, la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del ricorso della società S.S. Lago di Cei - riduce a quattro gare di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Perottoni Armando (S.S. Lago di Cei); - riduce a due gare di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Cattoi Matteo (S.S. Lago di Cei); Poiché il ricorso è stato ancorchè parzialmente accolto si autorizza il non addebito della relativa tassa.
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