COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 08 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. RICORSO U.S.CROCEFISSO A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 24/12/2008 – Squalifica per quattro giornate calciatore Bertin Daniele – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 08 gennaio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.2. RICORSO U.S.CROCEFISSO A.S.D.
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del
24/12/2008 – Squalifica per quattro giornate calciatore Bertin Daniele – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S. Crocefisso A.S.D. ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale,
pubblicata con il Comunicato n. 41 del 24/12/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per quattro
giornate a carico del calciatore Bertin Daniele : “perché dopo la notifica del provvedimento di espulsione, usava un
linguaggio blasfemo, insultando e minacciando l’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società U.S. Crocefisso;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
ritiene che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo risulti congrua rispetto ai fatti come riferiti nel referto di gara
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Crocefisso ;
• di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Bertin Daniele;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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