COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 08 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. RECLAMO A.C. LONIGO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 24/12/2008 del C.R. Veneto – Squalifica per sei giornate giocatore Cunico Alessandro – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 08 gennaio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.3. RECLAMO A.C. LONIGO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del
24/12/2008 del C.R. Veneto – Squalifica per sei giornate giocatore Cunico Alessandro – Campionato
Juniores Regionale
La Società A.C. Lonigo ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata
con il Comunicato n. 41 del 24/12/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per sei giornate a carico del giocatore
Cunico Alessandro : “espulso per avere reagito ad una scorrettezza di un avversario con atteggiamento aggressivo, alla
notifica del provvedimento contestava l’arbitro calciando il pallone contro lo stesso e offendeva ripetutamente il pubblico
avversario”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società U.S. A.C. Lonigo;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha, tra l’altro, precisato che non è stato colpito direttamente dal lancio del pallone,
da parte del giocatore Cunico , ma soltanto a seguito di rimbalzo dello stesso;
ritiene la C.D, alla luce di quanto sopra, più adeguata alla specifica valenza dei fatti, come oggi precisati, la squalifica per
quattro giornate nei confronti del calciatore Cunico
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’A.C. Lonigo;
• di ridurre a quattro giornate effettive di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Cunico Alessandro.
La tassa reclamo non è stata versata.
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