COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 08 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. RICORSO U.S.CODEVIGO Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 del 23/12/2008 – Squalifica sino al 21/2/2009 allenatore Gravina Michele; squalifica per quattro giornate giocatori Marchiori Daniele e Viale Andrea; squalifica per due giornate giocatore Giupponi Umberto – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 08 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. RICORSO U.S.CODEVIGO Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 del 23/12/2008 – Squalifica sino al 21/2/2009 allenatore Gravina Michele; squalifica per quattro giornate giocatori Marchiori Daniele e Viale Andrea; squalifica per due giornate giocatore Giupponi Umberto – Campionato Juniores Provinciale La Società U.S. Codevigo ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova, pubblicate con il Comunicato n. 29 del 23/12/2008, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni : - squalifica sino al 21/2/2009 a carico dell’allenatore Gravina Michele : “per essere entrato nel terreno di gioco proferendo nei confronti dell’assistente della squadra avversaria e dell’arbitro espressioni volgari e gravemente offensive nei loro confronti. Reiterando tale comportamento durante l’abbandono del terreno di gioco ed al termine della gara” (sanzione così determinata in quanto nel suddetto periodo è svolta alcuna attività agonistica); - squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Marchiori Daniele : “per gioco violento nei confronti di un avversario procurandogli un momentaneo danno fisico, e per aver proferito nei confronti dell’arbitro espressioni volgari e gravemente lesive del suo prestigio, applaudendo in senso di scherno e reiterandole a fine gara”; - squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Viale Andrea : “per gioco violento nei confronti di un avversario procurandogli momentaneo dolore. Alla notifica dell’espulsione in segno di protesta si toglieva la maglia proferendo nei confronti dell’arbitro e dell’ avversario espressioni gravemente offensive, ritardando volutamente l’abbandono del terreno di gioco”; - squalifica per due giornate a carico del giocatore Giupponi Umberto : a fine gara si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso proferendo espressioni gravemente offensive nei confronti dell’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente, dichiara inammissibile la parte del ricorso avanzato dall’U.S. Codevigo riguardante la squalifica per due giornate a carico del calciatore Giupponi Umberto, trattandosi di provvedimento disciplinare inoppugnabile in base al disposto di cui all’art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S.; letto la parte del ricorso proposto dalla Società U.S. Codevigo concernente i rimanenti provvedimenti disciplinari; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; ritiene che non vi siano i presupposti per una modifica delle decisioni assunte dal Giudice Sportivo di primo grado che risultano congrue in relazione ai fatti avvenuti; tenuto conto inoltre che nel giudizio sportivo il rapporto di gara rilasciato dall’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35,comma 1, sub 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’U.S.Codevigo; • di confermare la sanzione della squalifica sino al 21/2/2009 a carico dell’allenatore Gravina Michele; • di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico dei giocatori Marchiori Daniele e Viale Andrea; • di dichiarare inoppugnabile la sanzione della squalifica per due giornate a carico del giocatore Giupponi Umberto; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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