COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 08 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. RICORSO A.C. LUGAGNANO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 24/12/2008 – Squalifica massaggiatore Leonetti Donato sino all’1/8/2009 – Campionato Allievi Regionali Settore Giovanile e Scolastico
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 08 gennaio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.5. RICORSO A.C. LUGAGNANO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del
24/12/2008 – Squalifica massaggiatore Leonetti Donato sino all’1/8/2009 – Campionato Allievi Regionali
Settore Giovanile e Scolastico
La Società A.C. Lugagnano ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale,
pubblicata con il Comunicato n. 41 del 24/12/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica sino
all’1/8/2009 a carico del massaggiatore Legnetti Donato : “per proteste nei confronti dell’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società A.C. Lugagnano;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
constatato che il Giudice Sportivo è incorso in un errore formale di trascrizione riguardante l’entità della sanzione
disciplinare inflitta al massaggiatore Leonetti che deve intendersi sino all’8/1/2009 (e non 1/8/2009);
constatato altresì che il Giudice Sportivo Regionale Territoriale ha provveduto, in altra parte del presente Comunicato, a
pubblicare un’errata corrige, comunicando l’esatta durata del provvedimento disciplinare, oggetto del reclamo;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- ritenuta cessata la materia del contendere, dichiara il non luogo a provvedere;
- considerato quanto sopra, reputa di non dovere provvedere ad alcun addebito relativo alla tassa del reclamo.
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