COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 08 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. RICORSO A.C. LUGAGNANO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 24/12/2008 – Squalifica massaggiatore Leonetti Donato sino all’1/8/2009 – Campionato Allievi Regionali Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 08 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. RICORSO A.C. LUGAGNANO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 24/12/2008 – Squalifica massaggiatore Leonetti Donato sino all’1/8/2009 – Campionato Allievi Regionali Settore Giovanile e Scolastico La Società A.C. Lugagnano ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale, pubblicata con il Comunicato n. 41 del 24/12/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica sino all’1/8/2009 a carico del massaggiatore Legnetti Donato : “per proteste nei confronti dell’arbitro”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società A.C. Lugagnano; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; constatato che il Giudice Sportivo è incorso in un errore formale di trascrizione riguardante l’entità della sanzione disciplinare inflitta al massaggiatore Leonetti che deve intendersi sino all’8/1/2009 (e non 1/8/2009); constatato altresì che il Giudice Sportivo Regionale Territoriale ha provveduto, in altra parte del presente Comunicato, a pubblicare un’errata corrige, comunicando l’esatta durata del provvedimento disciplinare, oggetto del reclamo; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - ritenuta cessata la materia del contendere, dichiara il non luogo a provvedere; - considerato quanto sopra, reputa di non dovere provvedere ad alcun addebito relativo alla tassa del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it