COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 08 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.6. RICORSO F.C. EDO MESTRE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 40 del 17/12/2008 – Squalifica sino al 16/4/2009 calciatore Anastasi Matteo – Campionato Allievi Regionali Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 08 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.6. RICORSO F.C. EDO MESTRE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 40 del 17/12/2008 – Squalifica sino al 16/4/2009 calciatore Anastasi Matteo – Campionato Allievi Regionali Settore Giovanile e Scolastico La Società F.C. Edo Mestre ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale, pubblicata con il Comunicato n. 40 del 17/12/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica sino al 16/4/2009 a carico del calciatore Anastasi Matteo : “per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un giocatore avversario e per aver colpito lo stesso con una testata in fronte, procurandogli momentaneo dolore e persistendo nelle offese, alla notifica dell’espulsione, mentre si allontanava dal terreno di gioco, si rivolgeva verso il pubblico con frasi ingiuriose ed offensive”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società F.C. Edo Mestre; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha confermato quanto già riferito nel referto arbitrale, precisando tuttavia che non si è trattato di un vero e proprio gesto di violenza aggressiva commesso dall’Anastasi, bensì lo stesso deve essere connotato in un gesto di sfida; ritenuto che, per quanto sopra riferito, la sanzione emessa dal Giudice Sportivo appare suscettibile di riduzione P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla F.C. Edo Mestre; • di ridurre la sanzione della squalifica sino al 16/2/20009 a carico del calciatore Anastasi Matteo. La tassa reclamo non è stata versata.
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