COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. RICORSO A.S.D. CIPRIANOCATRON Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 24/12/2008 – Squalifica sino al 31/8/2009 calciatore Perini Daniele – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. RICORSO A.S.D. CIPRIANOCATRON Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 24/12/2008 – Squalifica sino al 31/8/2009 calciatore Perini Daniele – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Ciprianocatron ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale, pubblicata con il Comunicato n. 41 del 24/12/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica sino al 31/8/2009 a carico del calciatore Perini Daniele : “per avere colpito con un pugno un giocatore avversario e per aver, alla notifica del provvedimento di espulsione, insultato l’arbitro e contestato il suo operato, spingendolo”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società A.S.D.Ciprianocatron esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha confermato integralmente il rapporto di gara; considerata la plurioffensività della condotta tenuta dal giocatore di cui trattasi, tanto nei confronti del direttore di gara, quanto degli avversari e l’entità della stessa, deve reputarsi congrua la sanzione comminata dal Giudice Sportivo di primo grado a carico del calciatore Perini P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’ASD Ciprianocatron; • di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/8/20009 a carico del calciatore Perini Daniele; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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