COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. RICORSO U.S.PONTE CREPALDO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 31/12/2008 – Squalifica per cinque giornate giocatore Furlanetto Marco – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 gennaio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.2. RICORSO U.S.PONTE CREPALDO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n.
25 del 31/12/2008 – Squalifica per cinque giornate giocatore Furlanetto Marco – Campionato di 3^
Categoria
La Società U.S. Ponte Crepaldo ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Distrettuale di S.Donà, pubblicata con il Comunicato n. 25 del 31/12/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della
squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Furlanetto Marco : “espulso per condotta violenta nei confronti di un
avversario, mentre usciva dal terreno di gioco rivolgeva minacce all’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società U.S. Ponte Crepaldo;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
ritenuta congrua la sanzione comminata dal Giudice Sportivo
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Ponte Crepaldo;
• di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Furlanetto Marco;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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