COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.5. RICORSO POL. ROVERDICRE’ Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 dell’8/1//2009 – Squalifica allenatore Caniato Federico sino al 19/1/2009; squalifica giocatore Er Raoul El Hassan per 4 giornate; squalifica giocatore Mullelari Henri per 2 giornate – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 gennaio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.5. RICORSO POL. ROVERDICRE’
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato Ufficiale n.
27 dell’8/1//2009 – Squalifica allenatore Caniato Federico sino al 19/1/2009; squalifica giocatore Er
Raoul El Hassan per 4 giornate; squalifica giocatore Mullelari Henri per 2 giornate – Campionato di 3^
Categoria
La Società Pol. Roverdicré ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale
di Rovigo, pubblicate con il Comunicato n. 27 dell’8/1/2009, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni
disciplinari :
- squalifica sino al 19/1/2009 a carico dell’allenatore Caniato Federico : “per aver sostenuto e appoggiato gli insulti e le
minacce dei suoi giocatori verso il direttore di gara”;
- squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Er Raoul El Hassan : “per aver scagliato una bomboletta spray
all’indirizzo del direttore di gara con violenza, peraltro senza colpirlo, con offese e minacce reiterate”;
- squalifica per due giornate a carico del giocatore Mullelari Henri : “per comportamento minaccioso associato a minacce
e offese a fine gara nei confronti dell’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente, dichiara inammissibile il ricorso avanzato dalla Pol. Roverdicré nella parte in cui impugna la squalifica a
carico dell’allenatore Caniato Federico, nonché la squalifica per due giornate a carico del calciatore Mullelari Henri,
trattandosi di provvedimenti disciplinari inoppugnabili in base al disposto di cui all’art. 45, comma 3 del C.G.S.;
letta la parte del ricorso proposto dalla Pol. Roverdicré concernente la squalifica per quattro giornate nei confronti del
calciatore Er Raoul El Hassan;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha integralmente confermato il referto di gara;
vista la fede privilegiata rivestita dal predetto rapporto (vedi art. 35, comma 1, sub 1.1. del C.G.S.);
ritenuto come non sono emersi elementi utili ad una revisione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo a carico del
calciatore Er Raoul El Hassan
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di rigettare il ricorso presentato dalla Pol. Roverdicré;
• di dichiarare inammissibili la sanzioni riguardante l’allenatore Caniato Federico;
• di dichiarare inammissibile la sanzione riguardante il calciatore Mullelari Henri
• di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Er Raoul El Hassan;
• di addebitare la tassa reclamo non versata.
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