COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 21 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. RICORSO U.S.D. VILLANOVA Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n. 26 dell’8/1/2009 – Squalifica per cinque giornate calciatore Furlanetto Riccardo – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 21 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. RICORSO U.S.D. VILLANOVA Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato Ufficiale n. 26 dell’8/1/2009 – Squalifica per cinque giornate calciatore Furlanetto Riccardo – Campionato di 3^ Categoria La Società U.S.D. Villanova ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà di Piave, pubblicata con il Comunicato n. 26 dell’8/1/2009, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Furlanetto Riccardo : “espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, uscendo dal terreno di gioco, rivolgeva al pubblico un gesto di scherno”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società U.S.D. Villanova; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; verificato che i fatti addebitati al calciatore Furlanetto Riccardo sono suscettibili di una rivalutazione in termini di riduzione della sanzione P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’USD Villanova; • di ridurre a quattro giornate effettive di gara la squalifica a carico del calciatore Furlanetto Riccardo. • La tassa reclamo non è stata versata.
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