COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 28 gennaio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. RICORSO U.S. LENTIAI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 45 del 14/1/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Sacchet Cristian – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 28 gennaio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.3. RICORSO U.S. LENTIAI
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 45 del
14/1/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Sacchet Cristian – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S. Lentiai ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale pubblicata
con il Comunicato n. 45 del 14/1/2009, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico
del calciatore Sacchet Cristian : “espulso dal campo per insulti all’arbitro, reiterava gli stessi allontanandosi dal terreno di
gioco”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società U.S. Lentiai;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il legale rappresentante della Società opponente;
sentito, altresì, per le vie brevi l’arbitro;
valutata la decisione assunta dal Giudice di primo grado;
verificato che i fatti addebitati al Sacchet sono suscettibili di una rivalutazione in termini di riduzione della sanzione
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’U.S. Lentiai;
• di ridurre a due giornate effettive di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Sacchet Cristian.
La tassa reclamo non è stata versata.
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