F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 15.01.2009 (81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente del CdA e legale rappresentante della Soc. US CITTA’ DI PALERMO SpA) E DELLA SOCIETA’ US CITTA’ DI PALERMO SpA (nota n. 2652/309pf/08-09/SP/blp del 18.11.2008) (107) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente del CdA e legale rappresentante della Soc. US CITTA’ DI PALERMO SpA) E DELLA SOCIETA’ US CITTA’ DI PALERMO SpA (nota n. 3202/411pf/08-09/SP/blp del 10.12.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 15.01.2009 (81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente del CdA e legale rappresentante della Soc. US CITTA’ DI PALERMO SpA) E DELLA SOCIETA’ US CITTA’ DI PALERMO SpA (nota n. 2652/309pf/08-09/SP/blp del 18.11.2008) (107) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente del CdA e legale rappresentante della Soc. US CITTA’ DI PALERMO SpA) E DELLA SOCIETA’ US CITTA’ DI PALERMO SpA (nota n. 3202/411pf/08-09/SP/blp del 10.12.2008) 1. Il deferimento Con provvedimento del 12 novembre 2008, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Signor Maurizio Zamparini, Presidente del CdA e legale rappresentante della US Città di Palermo, per aver rilasciato dichiarazioni, a vari quotidiani sportivi, successivamente pubblicate in data 11 novembre 2008, esprimenti giudizi tesi a negare la regolarità del campionato a causa dell’operato degli arbitri, nonché lesive della reputazione di persone ed organismi operanti in ambito Federale, idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali. Veniva pertanto richiesto dalla Procura Federale il deferimento del Signor Maurizio Zamparini per i suddetti comportamenti non regolamentari, con relativa violazione di cui all’art. 5, comma 1 del CGS con il conseguente deferimento della US Città di Palermo , per responsabilità diretta a causa dei fatti ascritti al proprio dirigente Signor Maurizio Zamparini, ai sensi dell’art. 4 comma 1, dell’art. 5 comma 2 del CGS. Con un nuovo provvedimento del 10 dicembre 2008, il Procuratore Federale deferiva per una seconda volta a questa Commissione il Signor Maurizio Zamparini. Tale ultimo deferimento scaturiva per le nuove dichiarazioni rilasciate dal Signor Maurizio Zamparini, il quale, successivamente alla gara di Serie A del 7 dicembre 2008 Cagliari-Palermo, rilasciava nuove dichiarazioni, che venivano pubblicate in data 8 e 9 dicembre da vari quotidiani. Il deferito nelle dichiarazioni riportate a mezzo degli organi di stampa, esprimeva nuovi giudizi che adombravano dubbi sulla regolarità del campionato, sull’operato degli arbitri, ed in particolare dell’arbitro Banti, nonchè sulle Istituzioni Federali nel loro complesso. Di conseguenza veniva nuovamente richiesto anche il deferimento della U.S. Città di Palermo, per responsabilità diretta a causa dei fatti ascritti al proprio dirigente Signor Maurizio Zamparini, ai sensi dell’art. 4 comma 1, dell’art. 5 comma 2 del CGS. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, il Signor Maurizio Zamparini e la US Città di Palermo facevano pervenire due memorie difensive congiunte, ognuna predisposta per contestare gli addebiti loro mossi, sia nel primo che nel secondo deferimento. 3. Il dibattimento Entrambi i deferimenti sopra menzionati per motivi di connessione ed economia processuale, vengono riuniti da questa Commissione in un unico procedimento. Ciò a seguito della precedente riunione dell’11 dicembre 2008, che era stata convocata per la discussione unicamente del deferimento del 12 novembre 2008. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi uno unitamente all’ammenda di € 40.000,00 per il Signor Maurizio Zamparini e dell’ammenda per la US Città di Palermo di € 40.000,00. E’ comparso altresì il difensore del Signor Maurizio Zamparini e della US Città di Palermo, il quale ha chiesto il proscioglimento dei deferiti, o in via subordinata dell’applicazione delle sanzioni minime previste dal CGS. 4. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: i fatti e le prove prodotte dalla Procura Federale, posti a fondamento della richiesta sia del primo che del secondo deferimento, riguardano alcune dichiarazioni pubblicamente rese dal Signor Maurizio Zamparini e pubblicate da alcuni quotidiani a tiratura nazionale in data 11 novembre 2008, nonchè da nuove dichiarazioni rilasciate in data 7 dicembre 2008 e citate da altri quotidiani in data 8 e 9 dicembre 2008. L’eccezione preliminare sollevata dal difensore dei deferiti al punto 2 pagina 3 della memoria difensiva del 9 gennaio 2009 non può trovare accoglimento in quanto non è stata fornita idonea prova che la documentazione fondante il deferimento del 10 dicembre 2008 sia pervenuta ai deferiti in modo illeggibile. Inoltre, tutte le prove indicate dalla Procura Federale sono facilmente consultabili anche direttamente alla fonte, essendo tutte pervenute da organi di stampa a tiratura nazionale. Nel merito la Commissione rileva che tutte le dichiarazioni rilasciate dal Signor Zamparini, contengono giudizi gravemente offensivi e lesivi della reputazione dell’arbitro Rizzoli, dell’arbitro Banti e delle Istituzioni Federali, che travalicano il diritto di critica. In conclusione, da un attento esame delle prove prodotte dalla Procura Federale, delle memorie difensive depositate dai deferiti, ed all’esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti ad evidenziare oltre ogni ragionevole dubbio che, il comportamento posto in essere da parte dal Signor Maurizio Zamparini risulta essere contrario a quanto previsto dall’art. 5, comma 1 CGS, con la conseguente responsabilità diretta per l’US Città di Palermo a causa dei fatti ascritti al proprio Presidente, Signor Maurizio Zamparini, ai sensi dell’art. 4 comma 1, dell’art. 5 comma 2 del CGS.P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento dei deferimenti proposti ed entrambi riuniti nel presente procedimento, infligge al Signor Maurizio Zamparini la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00) e dell’inibizione di mesi 1 (uno) ed alla Società US Città di Palermo SpA la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 (quarantamila/00).
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