F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 57/CDN del 02.02.2009

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 57/CDN del 02.02.2009 (116) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ CALCIO CATANIA SpA (nota n. 3466/1315pf07-08/SP/blp del 29.12.2008) 1) Il deferimento Con provvedimento del 29.12.2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione la Società Catania Calcio s.p.a. per rispondere della violazione dell’art. 4, cc. 3 e 4, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, in relazione a episodi verificatisi in occasione della gara Catania – Roma del 18.5.2008. La Società incolpata, nei termini previsti, ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale contesta gli addebiti mossi e lamenta l’insufficiente riscontro probatorio degli avvenimenti denunciati , sottolineando , per altro verso, il proprio intenso impegno organizzativo. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto la dichiarazione di responsabilità della Società deferita e l’irrogazione della sanzione di € 50.000,00 di ammenda oltre ad una giornata di squalifica del campo di gioco. È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni formulate chiedendo il proscioglimento della società prevenuta o, in subordine, l’applicazione della sanzione minima prevista dal CGS. 2) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue: Dalle acquisizioni documentali dell’Ufficio indagini (articoli di stampa, dichiarazioni rese alla Procura Federale, lettere della sig.ra Shinoda e denuncia di furto presentata dalla stessa, relazione controllo gara della Procura federale) si evincerebbe che, prima e durante lo svolgimento della gara del campionato di serie A Catania–Roma del 18.5.2008, siano avvenuti episodi intimidatori e di violenza nei confronti di tesserati della AS Roma SpA e nei confronti di giornalisti e operatori dei media presenti per l’occasione. In particolare, risulterebbe - da articoli di stampa (vedi Corriere della Sera, a firma Luca Valdiserri, e La Repubblica, a firma Mattia Chiusano, entrambi del 20.5.2008), dalle dichiarazioni rese alla Procura federale da parte dei giornalisti Daniele Lo Monaco e Mattia Chiusano nonché dai tesserati Daniele Pradè, Paolo Bertelli, Adriano Bonaiuti, Bruno Conti, dalla lettera, datata 22.5.2008, della fotografa Yumiko Shinoda e dalla denuncia di furto di apparecchiatura fotografica sporta dalla medesima sig.ra Shinoda presso la Questura di Catania il giorno stesso dell’avvenuto incontro di calcio, ed infine dalle indagini svolte dalla Procura federale in merito agli accadimenti avvenuti – che la gara Catania– Roma del 18.5.2008 si sia svolta in un clima di altissima tensione per un atteggiamento ambientale fortemente ostile alla squadra ospite. Infatti, dai suddetti elementi di denuncia risulterebbe che, fin dall’arrivo nei pressi dello stadio Massimino del pullman della Roma, lo stesso sarebbe stato investito da un fitto lancio di oggetti che causavano la rottura del vetro parabrezza del mezzo; il taxi su cui viaggiano alcuni giornalisti sarebbe stato circondato, nei pressi dello stadio, e colpito da calci e pugni da alcuni tifosi catanesi (nell’occasione anche i citati giornalisti Lo Monaco e Chiusano sarebbero stati colpiti da alcuni facinorosi); il Chiusano sarebbe poi stato affrontato con tono minaccioso, all’interno dello stadio, da uno steward della squadra siciliana; altri stewards avrebbero tenuto - secondo quanto dichiarato dal tesserato romanista Bertelli - atteggiamento intimidatorio, all’inizio del match, già nel tunnel che conduce in campo, e poi, successivamente durante la gara, avrebbero minacciato e insultato gli occupanti della panchina della Roma con grida e, addirittura, minacce di morte. Il dirigente della Roma Pradè denunciava, inoltre, che l’intera dirigenza romanista sarebbe stata fatta oggetto di insulti in Tribuna per tutta la durata dell’incontro; in campo, inoltre si assisteva alla presenza di numerose persone non autorizzate (circostanza confermata anche dal Giudice Sportivo nella decisione assunta il 19.5.2008), colpevolmente fatte accedere dagli addetti della società ospitante, che, approfittando della confusione generale creatasi, sottraevano anche la macchina fotografica di una fotoreporter. Tali comportamenti, secondo la Procura federale, sono sanzionabili in base a quanto previsto dall’art. 4, cc. 3 e 4, CGS. Da ciò deriva il deferimento della società Calcio Catania SpA per responsabilità oggettiva con richiesta di comminatoria delle su citate sanzioni. Pare a questa Commissione che, da quanto emerso in sede di indagini, il complesso dei fatti che hanno portato la Procura federale al deferimento della società etnea sia da considerare sufficientemente provato; in particolare risultano di speciale rilevanza l’”assalto” al taxi e ai suoi occupanti, avvenuto nei pressi dello stadio e l’atteggiamento tenuto da alcuni stewards del Catania nei confronti dei tesserati romanisti, univocamente denunciato dai dirigenti della Roma. Bisogna invece considerare che gli addebiti relativi all’aggressione del pullman romanista e la presenza di estranei non autorizzati in campo sono circostanze coperte da giudicato, essendo nel merito già intervenuta la citata decisione del Giudice Sportivo. Le tesi difensive della società Catania circa il fatto che gli accadimenti sarebbero stati denunciati solo da tesserati della Roma e da articoli di giornale e poi addirittura smentiti dai referti degli ufficiali di gara (nei quali i fatti accaduti nel recinto di gioco non sono minimamente riportati) non appaiono meritevoli di accoglimento alla luce dell’attività istruttoria in atti e dei citati elementi di prova, la cui attendibilità deriva dalla concordanza ed univocità delle denunce raccolte attraverso notizie giornalistiche e testimonianze di tesserati. Del pari non possono essere condivise le doglianze espresse dalla difesa secondo cui i fatti contestati dovrebbero essere considerati solamente (si legge nella memoria in atti) “manifestazioni di delinquenza comune…vertendosi…in ambito criminale e non giuridicosportivo”. I commi 3 e 4 dell’art. 4 CGS dispongono, infatti, che “le società rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori…sono responsabili dell’ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti”. Accertata la responsabilità della incolpata e passando alla determinazione della entità della sanzione, la Commissione rileva che i fatti oggetto dell’odierno deferimento si sono verificati in un contesto unitario rispetto a quelli già sanzionati dal Giudice Sportivo con delibera in cui alla Società Catania sono state concesse, in base a valutazioni dalle quali questa Commissione non ritiene di potersi discostare, le attenuanti previste per simili fattispecie dall’art.13 del CGS. Appare sanzione congrua, pertanto, quella dell’ammenda nella misura indicata nel dispositivo. 3) Il dispositivo Per tali motivi questa Commissione, in parziale accoglimento delle richieste della Procura federale, delibera di infliggere alla Società Catania Calcio SpA l’ammenda di € 30.000,00 (trentamila0).
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