F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 15.01.2009 (114) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE PIRRO (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc. SSC Venezia SpA), SANDRO MAZZA (Responsabile del controllo contabile della Soc. SSC Venezia SpA) E DELLA SOCIETA’ SSC VENEZIA SpA (nota n. 3421/387pf/08- 09/SP/blp del 22.12.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 15.01.2009 (114) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE PIRRO (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc. SSC Venezia SpA), SANDRO MAZZA (Responsabile del controllo contabile della Soc. SSC Venezia SpA) E DELLA SOCIETA’ SSC VENEZIA SpA (nota n. 3421/387pf/08- 09/SP/blp del 22.12.2008) Con nota del 22.12.08 il Procuratore federale ha deferito a questa commissione il sig. Pirro Michele, all’epoca dei fatti amministratore delegato della SSC Venezia SpA; il sig. Sandro Mazza, all’epoca dei fatti responsabile del controllo contabile della medesima Società e la SSC Venezia SpA, per rispondere: il primo: • della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, seconda parte CGS vigente, in relazione all’allegato A) paragrafo IV) lettera A) punto 2 del CU del C.F. n. 93/A del 5 maggio 2008, per il mancato pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2008 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali; • della violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1, del CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. una dichiarazione mendace in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti perle mensilità di maggio e giugno 2008; il secondo: • della violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1, del CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. una dichiarazione mendace in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti perle mensilità di maggio e giugno 2008; la terza: • a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al legale rappresentante; • a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per la condotta ascritta al Sindaco Effettivo della società, Dott. Sandro Mazza. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione del 15.1.2009 è comparso, per la Procura federale, l’avv. Mensitieri, il quale ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 9 per Pirro Michele e di mesi 6 per Mazza Sandro, nonché della penalizzazione di punti 2 in classifica per la SSC Venezia SpA. Per i deferiti Pirro Michele e Mazza Sandro è comparso l’avv. Cozzone, il quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per Pirro Michele, di cui ha negato la qualità di legale rappresentante della Società e concluso per la improcedibilità del deferimento e, comunque, per il proscioglimento del predetto, mentre, con riferimento a Mazza Sandro, ha eccepito il difetto di giurisdizione, in quanto soggetto non tesserato. Per la SSC Venezia SpA è comparso l’avv. Chiacchio, su mandato di Pirro Michele, qualificatosi legale rapp.te della Società, il quale, ritenuto che i fatti ascritti a Pirro Michele non sono riferibili alla Società, per non esserne questi il legale rappresentante, ha concluso per la improcedibilità del deferimento. Preliminarmente si osserva quanto segue. Con delibera consigliare del 24.7.2008 in atti, Pirro Michele è stato nominato Consigliere Delegato della Società con specifico mandato, tra l’altro, alla rappresentanza della Società nei rapporti con la Lega e con la COVISOC, ma non ne è il legale rappresentante. Mazza Sandro, in quanto soggetto che svolge attività all’interno o nell’interesse della SSC Venezia SpA è tenuto all’osservanza delle norme contenute nel CGS e di quelle statutarie e federali ai sensi dell’art. 1, comma 5, CGS. Quanto al deferimento, lo stesso è fondato nei termini di seguito specificati.. Il CU n. 93/A del 5.5.2008, par. IV, lett. A, punto 2, prevedeva che le Società professionistiche documentassero alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31.10.2008, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti di maggio e giugno 2008, con la precisazione, all’ultimo capoverso, che la inosservanza della disposizione avrebbe comportato l’applicazione delle sanzioni previste dal CGS. Il 31 ottobre 2008 la Soc. Venezia faceva pervenire alla Commissione di Vigilanza la dichiarazione prescritta dalla citata disposizione. La dichiarazione era sottoscritta dai signori Pirro Michele, qualificatosi Consigliere Delegato della SSC Venezia SpA e Mazza Sandro, qualificatosi responsabile del controllo contabile della medesima Società. Dalla documentazione in atti emergeva, però, come dalla Co.Vi.So.C. comunicato alla Procura federale in data 24.11.2008, l’omesso versamento delle ritenute entro il termine del 31 ottobre 2008 e, dunque, il contenuto mendace della suddetta dichiarazione. La società, invero, il 16.10.2008, premesso il mancato versamento delle ritenute dovute alle scadenze dei 16.7 / 20.8 / 16.9 e 16.10.2008, si era limitata a richiedere all’Agenzia delle Entrate la immediata iscrizione a ruolo dei corrispondenti importi, al solo fine di richiedere al competente concessionario la dilazione del relativo pagamento, sì da potere depositare, in luogo delle quietanze di pagamento, la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli accordi di dilazione. La società non otteneva l’iscrizione a ruolo degli importi non versati; né, conseguentemente, poteva accedere alla dilazione. L’omesso versamento delle ritenute Irpef configura violazione dell’art. 10, 3 comma, CGS, sanzionata con una penalizzazione in classifica non inferiore a punti 2. La trasmissione alla Co.Vi.So.C. di una dichiarazione attestante l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, pur nella consapevolezza del loro omesso versamento e, quindi, nella volontaria e consapevole falsa attestazione della realtà, configura violazione dell’art. 1, I comma, CGS, che impone alle Società, ai dirigenti e agli altri soggetti ivi indicati, in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva, di uniformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza e probità. Dei fatti ascritti ad entrambi i soggetti la SSC Venezia SpA risponde a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, II comma CGS. PQM Irroga la sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione nei confronti di Pirro Michele; di mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti di Mazza Sandro; di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) nei confronti della SSC Venezia SpA.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it