F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 22 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF riunione del 04 dicembre 2008 RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 DEL C.G.S PREVIGENTE, OGGI 4, COMMA 1 C.G.S PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE DEGLI ARTT. 31 E 95 COMMI 5 E 6 E 96 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 2.10.2008) RICORSO DEL SIG. CAMILLI PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 31 E 95 COMMI 5 E 6 E 96 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 2.10.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 22 Gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF riunione del 04 dicembre 2008 RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 DEL C.G.S PREVIGENTE, OGGI 4, COMMA 1 C.G.S PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE DEGLI ARTT. 31 E 95 COMMI 5 E 6 E 96 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 2.10.2008) RICORSO DEL SIG. CAMILLI PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 31 E 95 COMMI 5 E 6 E 96 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 2.10.2008) Con due diversi ricorsi la società U.S. Grosseto S.r.l. ed il signor Piero Camilli proponevano gravame avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale del 2.10.2008, pubblicata nel Com. Uff. n. 22/CDN, con la quale alla società è stata irrogata l’ammenda di € 2.500,00, mentre al tesserato è stata inflitta la sanzione della inibizione per mesi 4. Le circostanze che sono alla base della decisione gravata prendono le mosse da una scrittura privata stipulata tra l’U.S. Grosseto e l’U.S. Porto Ercole per l’utilizzazione del giovane calciatore Sabatini Fabrizio, classe 1988, priva di data, ma risalente ad un periodo precedente all’inizio della Stagione Sportiva 2002/2003. Con la sopra richiamata scrittura privata le parti (Grosseto e Porto Ercole) ponevano in essere i seguenti accordi: a) “l’U.S. Porto Ercole mette a disposizione dell’U.S. Grosseto il giovane calciatore Sabatini Fabrizio” per l’utilizzo dello stesso nelle stagioni agonistiche 2002/2003 e 2003/2004, senza nulla a pretendere dall’U.S. Grosseto per l’utilizzo del calciatore che “resta di proprietà dell’U.S. Porto Ercole”; b) “alla conclusione del periodo indicato, precisamente entro il giugno 2004, l’U.S. Grosseto si impegna a restituire all’U.S. Porto Ercole il giovane calciatore Sabatini Fabrizio od in alternativa a versare alla società stessa un primo acconto di € 1.500,00 qualora l’U.S. Grosseto confermi il giovane calciatore anche per la stagione 2004/2005 nell’organico della squadra allievi professionisti ed ulteriori € 1.500,00 qualora sia inserito negli organici squadra Beretti”; c) in caso di cessione ad altra società professionistica, che non sia l’U.S. Grosseto, “questo si impegna a versare all’U.S. Porto Ercole il 30% del ricavato dalla vendita”; d) in virtù dell’accordo sottoscritto la società Porto Ercole rinunciava a chiedere alla società Grosseto il “premio di preparazione” relativo al giovane calciatore Sabatini. Al termine della Stagione Sportiva 2003/2004 la società Grosseto non restituiva al Porto Ercole, come si era impegnata a fare, il giovane calciatore ed invece lo utilizzava nel Torneo Beretti, maturando la società Porto Ercole stessa un credito di € 3.000,00. A detta dell’U.S. Porto Ercole il Grosseto dava corso al pagamento di quanto dovuto solo in misura minima in quanto a fronte del credito maturato di € 3.000,00 riceveva, in acconto, soltanto la somma di € 500,00. Perdurando la pretesa inadempienza del Grosseto il Porto Ercole ha adito, in data 2.12.2006, la Commissione Vertenze Economiche, che con la decisione del 13.2.2007, in Com. Uff. n. 17/D, respingeva il ricorso in quanto lo stesso era basato su “di una scrittura privata priva dei requisiti di forma necessari per renderne valido e vincolante il contenuto in ambito federale”. Rilevava, inoltre, la Commissione che la scrittura privata era stata attuata in violazione degli artt. 31 e 96 N.O.I.F. sia per ciò che concerneva la durata dell’accordo, che per quanto riguardava le pattuizioni economiche in esso contenute. Rilevata tale violazione la Commissione Vertenze Economiche deferiva la società U.S. Grosseto S.r.l. ed U.S. Porto Ercole alla Commissione Disciplinare, unitamente ai loro dirigenti e legali rappresentanti sig.ri: Camilli, Buratti e Bettini. Della decisione resa dalla Commissione Disciplinare veniva data comunicazione alla Procura Federale, la quale, in data 19.12.2007, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale, oltre alla U.S. Porto Ercole ed ai suoi dirigenti Buratti e Bettini, la U.S. Grosseto S.r.l. ed il suo Presidente, all’epoca dei fatti, signor Piero Camilli. A seguito di detto deferimento, in data 2.10.2008, con decisione pubblicata con il Com. Uff. n. 22/C.D.N. la Commissione Disciplinare Nazionale ha irrogato all’U.S. Grosseto S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 ed al signor Piero Camilli quella dell’inibizione per 4 mesi. Avverso tale decisione sia la società sportiva, che il tesserato, promuovevano due diversi gravami, in data 8.10.2008 il Grosseto ed in data 9.10.2008 il signor Camilli. I due giudizi sono stati chiamati innanzi alla IIa Sezione della Corte di Giustizia Federale, con competenza interna sulla Lega Pro, per la riunione del 14.11.2008. La IIa Sezione, con ordinanza a firma del Presidente, rilevato che ci si trovava in presenza di una società promossa, nel frattempo, al Campionato di Serie B, organizzato dalla Lega per la Serie A e B, il quale sotto il profilo della ripartizione di competenze interna alla Corte di Giustizia Federale rientra nelle attribuzioni della Ia Sezione della stessa, rimetteva gli atti alle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale. Alla riunione del 4.12.2008 le Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale, dopo aver riunito i due gravami, ascoltavano l’Avv. Malagnini, del foro di Nola, difensore di entrambi gli incolpati. La Corte nella sua composizione a Sezioni Unite, ha pertanto, reso la propria decisone in DIRITTO Preliminarmente, va esaminata l’unica eccezione proposta dall’U.S. Grosseto nel suo ricorso relativa all’improcedibilità del procedimento azionato per intervenuta prescrizione in base al dettato dell’art. 25, C.G.S., adducendo si sia in presenza di una violazione di norme economiche per le quali la prescrizione si realizza a norma del terzo comma dell’art. 25 C.G.S. “al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati”. Invero, come ha correttamente rilevato la decisione gravata, nel caso di specie non ci si trova in presenza, come erroneamente asserisce la difesa degli incolpati, di “un diritto di natura economica” e pertanto non opera il sopra ricordato terzo comma dell’art. 25 C.G.S.. Va, al riguardo, rilevato che pur essendo stato originato l’illecito da una scrittura privata volta ad aggirare la normativa federale relativa al “premio di preparazione”, esso integra gli estremi di un illecito disciplinare, come è facile rilevare dal richiamo dell’art. 1 C.G.S. operato dalla Procura Federale nel suo deferimento. Ciò, poiché, con il callido comportamento delle due società è stato violato il dovere “di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Invero, l’art. 1 C.G.S. è norma base della quale tutte le altre derivano; la violazione di essa integra fatto grave che travalica la mera violazione di norme di natura economica e la prescrizione, a tale illecito connessa, deve essere individuata in base al dettato dei commi 1 e 2 dell’art. 25 C.G.S. in esame. Il primo comma dell’art. 25 C.G.S. contiene la specifica dei diversi termini di prescrizione al punto a) per le violazioni dirette ad alterare lo svolgimento di una gara; al punto b) per gli illeciti amministrativi; al punto c) per i casi di illecito sportivo o di violazione della normativa anti-doping; al punto d) per tutti gli altri casi. Applicandosi, pertanto, il punto d) del primo comma dell’art. 25 al caso di specie non si è in presenza di alcuna prescrizione, in quanto essa matura al termine della quarta stagione successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare l’illecito ed è, comunque, stata interrotta dal deferimento della Procura Federale (art. 25, comma 2). Poiché il ricorso della società U.S. Grosseto è basato su questo unico punto di doglianza detto gravame deve essere respinto, con la conseguente acquisizione della tassa reclamo. * * * * Il ricorso del signor Piero Camilli, che è stato precedentemente riunito a quello del Grosseto, contiene un unico, ulteriore, motivo di doglianza, relativo al disconoscimento della firma; disconoscimento operato dallo stesso Camilli relativamente al quale il ricorrente adduce che la Commissione Disciplinare Nazionale non si è pronunciata. La tesi sostenuta dalla difesa del Camilli non merita adesione in quanto nel caso di specie la procedura di disconoscimento non è stata ritualmente operata, né tale contestazione è avvenuta nel rispetto dei tempi e delle forme previste dal coordinato disposto degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c.; pertanto, se è pur vero che nella decisione gravata non si fà riferimento a tale preteso disconoscimento, è altresì innegabile che il disconoscimento del Camilli, oltre ad essere tardivo, è stato irritualmente proposto. Del resto tale circostanza non è, in ogni caso, rilevante ai fini del decidere in quanto è noto che all’epoca dei fatti il Camilli era il legale rappresentante della società e che a quell’accordo, sia pure in parte minima (€ 500,00), il Grosseto aveva dato attuazione riconoscendo pertanto la veridicità della scrittura. Anche la censura mossa dal Camilli va disattesa, con la conseguente acquisizione della tassa reclamo. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale, riunita nella sua composizione a Sezioni Unite, respinge il ricorso e per l’effetto incamera le tasse reclamo versata dall’U.S. Grosseto S.r.l. e dal sig. Piero Camilli con i due gravami riuniti in quanto mossi avverso l’identico procedimento disciplinare.
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