CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 dicembre 2008 – FABIO QUAGLIARELLA contro SILVIO PAGLIARI

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 dicembre 2008 – FABIO QUAGLIARELLA contro SILVIO PAGLIARI IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. avv. Ferruccio Auletta Presidente Avv. Salvatore Porretto Arbitro Avv. Enzo Proietti Arbitro nominato in data 20 maggio 2008 ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (provv. n. 874 del Presidente vicario, prof. Marcello Foschini) e del Regolamento di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all’attività di agente di calciatori (Reg. arb.), approvato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. in data 26 giugno 2007 con deliberazione n. 1357 ha pronunciato il seguente LODO nel procedimento di arbitrato tra il calciatore FABIO QUAGLIARELLA, rappresentato e assistito dall’avv. Paco D’Onofrio, presso il cui studio, in Bologna alla via Belfiore n. 3, è elettivamente domiciliato attore e l’agente di calciatori SILVIO PAGLIARI, rappresentato e assistito dall’avv. Lucia Bianco, presso il cui studio, In Firenze alla via Guerrazzi n. 1/D, è elettivamente domiciliato convenuto FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO A) Con atto del 3.4.2008 il calciatore Fabio Quagliarella adiva la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport – C.O.N.I. esponendo: - di aver conferito mandato (per un biennio) all’agente Silvio Pagliari in data 25.6.2007 utilizzando gli appositi moduli federali, - di avere, al momento del conferimento dell’ incarico, in corso di prestazione la propria attività professionale con la società U.C. Sampdoria s.p.a. verso un compenso annuale lordo pari ad € 443.000,00, - di aver revocato l’ incarico all’agente S. Pagliari con lettera racc.ta a.r. del 14.3.2008. In particolare, l’attore precisava di aver sottoscritto il mandato in favore del sig. S. Pagliari in presenza del fratello Adriano Quagliarella e che, nella circostanza, i contraenti volutamente e consapevolmente avevano omesso di compilare la facoltativa voce relativa alla somma spettante all’agente in caso di revoca del mandato senza giusta causa, ritenendola in ogni caso non dovuta. Precisava inoltre che l’Agente, dopo la sottoscrizione, aveva trattenuto con sé tutte le copie dell’atto dichiarando che avrebbe consegnato la copia al Calciatore dopo aver provveduto al deposito presso gli organi federali. F. Qualiarella -assumendo di non aver ricevuto la copia malgrado reiterate richieste- in data 19.9.2007 inoltrava richiesta alla Commissione Agenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e, avendola ricevuta, vi aveva rilevato «con angosciato stupore» che S. Pagliari aveva, secondo l’esponente, arbitrariamente apposto a favore di sè l’indicazione di un indennizzo per il caso di revoca del mandato senza giusta causa pari ad € 400.000,00. A sostegno di questa ricostruzione, l’attore faceva notare che, anche sul piano logico, appariva inverosimile che egli avesse potuto assumere l’ impegno di corrispondere un indennizzo così elevato dal momento che percepiva dalla Società per la quale svolgeva l’attività pro tempore (U.C. Sampdoria s.p.a.) la somma (netta) di € 250.000,00 annuali. Considerando pertanto vulnerato il rapporto di fiducia con l’Agente, il Calciatore aveva comunicato la revoca del mandato e adito il Collegio Arbitrale per l’accertamento della sussistenza della giusta causa chiedendo, in via istruttoria, di : - acquisire dalla Commissione Agenti l’ originale del mandato tra l’agente Silvio Pagliari e il calciatore Fabio Quagliarella, sottoscritto in data 25.6.2007, - ammettere interrogatorio formale di S. Pagliari, nonché prova per testi sulle circostanze precisate nella domanda di arbitrato, indicando quali testimoni i signori Adriano e Vittorio Quagliarella; nel merito, di: - in via principale accertare e dichiarare la sussistenza nella specie della giusta causa per l’esercizio del diritto di recesso da parte del sig. Fabio Quagliarella, con il conseguente disconoscimento dell’obbligo di pagamento di qualsiasi somma a titolo di indennizzo per la causale controversa,- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse stata accertata e dichiarata la giusta causa, ridurre ad equità l’indennizzo eventualmente dovuto dal Calciatore. Il ricorrente nominava quale arbitro l’avv. Salvatore Porretto. B) Con memoria redatta ai sensi dell’art. 6 Reg. arb., Silvio Pagliari in via preliminare eccepiva l’improponibilità e inammissibilità e/o improcedibilità del procedimento arbitrale in quanto la comunicazione di revoca dell’incarico era stata effettuata con lettera sottoscritta dal procuratore e non dalla parte personalmente. Eccepiva inoltre la inefficacia della nomina dell’arbitro nella persona dell’avv. Salvatore Porretto in quanto operata dal procuratore e non dalla parte. Nel merito contestava integralmente quanto dedotto dall’attore precisando che alla sottoscrizione del mandato, peraltro regolarmente rilasciato nella copia di spettanza al Calciatore, era stato presente soltanto Giuseppe Sampino, collaboratore del medesimo S. Pagliari. Questi, inoltre, sosteneva che l’Agente e il Calciatore avevano concordato all’atto del conferimento dell’incarico la somma di € 400.000,00 a titolo di indennizzo nell’eventualità di revoca senza giusta causa, in quanto a breve il Calciatore -con l’assistenza dell’Agente- avrebbe rinegoziato il contratto di prestazione d’opera sportiva con la società Udinese Calcio s.p.a., in misura ben più remunerativa. Il convenuto, in definitiva, domandava il rigetto della domanda avversaria (nonchè delle stesse istanze probatorie formulate ex adverso) e proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 400.000,00 predeterminato a titolo di indennizzo da revoca ingiustificata. Precisamente, formulava le conclusioni chiedendo in via istruttoria, di: - ammettere la prova per il teste Giuseppe Sampino sugli articoli dedotti; - acquisire dalla Lega nazionale professionisti i documenti relativi alla risoluzione della c.d. compartecipazione (ai sensi dell’art. 102-bis N.O.I.F.) di F. Quagliarella a favore della società Udinese Calcio s.p.a., ovvero idonea dichiarazione da cui risultasse il corrispettivo previsto per detta risoluzione; quindi, in via preliminare, di : - dichiarare il presente procedimento arbitrale inammissibile, improponibile e/o improcedibile, infine, nel merito, di : - respingere la domanda dell’istante e, per l’effetto, in via riconvenzionale, «previa declaratoria della insussistenza di una giusta causa di recesso invocata dal sig. Fabio Quagliarella, condannare quest’ultimo al ristoro del pregiudizio subito nella misura di € 400.000,00 così come pattizziamente concordato tra le parti in sede di stipula del rapporto contrattuale o nella misura che riterrà di giustizia». Nominava quale arbitro l’avv. Enzo Proietti. C) Con memoria del 5.5.2008, ex art. 7 Reg. arb., la difesa di Fabio Quagliarella contestava le eccezioni sollevate dal convenuto e formulava le proprie deduzioni in ordine alla domanda riconvenzionale. D) Gli arbitri designati dalle parti, avv Salvatore Porretto e avv. Enzo Proietti, ai sensi dell’art. 9.3 Reg. arb., con dichiarazione congiunta del 19.5.2008, nominavano arbitro con funzioni di presidente del Collegio arbitrale il prof. avv. Ferruccio Auletta, sicchè il Presidente vicario della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport prendeva atto, in data 20 maggio 2007, dell’avvenuta formazione del Collegio. E) Il Collegio Arbitrale così formatosi teneva la prima riunione con la partecipazione delle parti il giorno 20.6.2008 presso la sede della Camera. Non era dato procedere al tentativo di conciliazione attesa l’assenza del calciatore Fabio Quagliarella, notoriamente impegnato nei campionati Europei di calcio in corso all’estero. Si procedeva viceversa al libero interrogatorio del sig. S. Pagliari, al termine del quale l’avv. Paco D’Onofrio chiedeva che fosse ammesso al libero interrogatorio altresì il Calciatore, suo assistito. Il Collegio, sciogliendo la riserva formulata all’esito della udienza, con ordinanza del 20.6.2008, visto l’art. 12 Reg. arb.: 1) disponeva l’interrogatorio libero della parte attrice sig. Fabio Quagliarella; 2) ammetteva l’interrogatorio formale della parte convenuta sig. Silvio Pagliari, precisandone i capitoli; 3) ammetteva la prova per testimoni dedotta da parte attrice, precisandone i capitoli; 4) ammetteva la prova per testi dedotta dalla parte convenuta precisandone i capitoli; 5) disponeva che il Segretario dr Luca Saccone acquisisse presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. informazioni in ordine all’ «originale» del contratto di mandato tra le parti; 6) fissava per l’espletamento delle attività ammesse l’udienza del 29. 9. 2008. In quest’ultima data, si procedeva quindi al libero interrogatorio del Calciatore e successivamente all’interrogatorio formale dell’Agente. Venivano quindi assunti i testi Adriano Quagliarella, indicato da parte attrice, e Giuseppe Sampino, indicato da parte convenuta. Al termine le parti richiedevano concordemente al Collegio la fissazione di un termine per il deposito di documenti nuovi e di memorie. Il Collegio disponeva in conformità, riservandosi di deliberare successivamente i provvedimenti ulteriori. La difesa di Fabio Quagliarella formulava nuove deduzioni istruttorie e produceva documenti inerenti al soggiorno dell’attore presso l’albergo «Le Palme» di Porto Cervo e «Principe di Savoia» di Milano. La difesa di Silvio Pagliari formulava nuove deduzioni istruttorie e produceva copia del mandato de quo. Il Collegio arbitrale, con ordinanza del 24.10.2008, riteneva indispensabile procedere all’ ispezione diretta dell’originale di quest’ultimo documento, depositato presso la Commissione Agenti della F.I.G.C., invitando perciò il Segretario della stessa Commissione a esibire il contratto di mandato tra le parti lì registrato in data 3.7.2007, fissando l’udienza del 20.11.2008 per l’incombente istruttorio e, quindi, per l’eventuale discussione orale della causa. Il Collegio, unitamente ai difensori delle parti, procedeva così all’ispezione del documento esibito, estendendola anche alla copia per l’agente e all’ulteriore copia per la Federazione estera (rimasta in possesso dell’Agente, non essendo destinata nella fattispecie ad alcun invio). All’esito, ritenendo la causa matura per la decisione, il Collegio invitava le parti a discutere la causa e, data la dichiarazione di entrambe le parti di voler rinunciare alla discussione e ottenere nuovi termini per il deposito di memorie finali, disponeva in conformità fissandone per il deposito di memorie conclusionali e di repliche. Scaduto l’ultimo termine a disposizione delle parti, gli Arbitri hanno deliberato il presente lodo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Occorre preliminarmente risolvere la questione che la difesa del convenuto ha sollevato, peraltro in maniera non sempre univoca, circa il concorso (in thesi negato) tra il presente rimedio arbitrale e la querela di falso, infine deducendo che l’attore esclusivamente con quest’ultima azione avrebbe potuto «provare [l’assunto] aldilà di ogni ragionevole dubbio» (v. «memoria conclusionale di replica» dell’avv. L. Bianco, pg. 3). In altre parole, conviene interrogarsi sulla pregiudizialità necessaria della querela di falso nel caso che occupa. 1.1. Con sentenza 7 ottobre 1980, n. 5374, le sezioni unite, componendo un contrasto giurisprudenziale che si era delineato, hanno enunciato il sin qui insuperato principio secondo il quale la «querela di falso, necessaria nel caso di riempimento absque pactis di foglio sottoscritto in bianco, non è invece esperibile nell' ipotesi di riempimento contra pacta». Anche la successiva giurisprudenza ha chiarito (ancora fino a Cass. 10 marzo 2006, n. 5245) che, in caso di riempimento avvenuto in difetto di patto, il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicchè l'interpolazione del testo investe in tal caso il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, non essendo configurabile una destinazione del documento a diventare diverso nella sua materialità da ciò che è nel momento in cui il riempitore (abusivo) ne viene in possesso; sicchè con la querela di falso si contesta in realtà la stessa «provenienza» del documento (quale abusivamente formato) dal sottoscrittore. Per converso, il riempimento contra pacta dà luogo ad un fenomeno diverso, nel quale sarebbe erroneo sostenere che il riempimento difforme dal pattuito fa venire meno la provenienza del documento dal sottoscrittore della dichiarazione riportata dal riempitore, in quanto questa non sarebbe dal primo voluta, giacchè si darebbe in tal modo rilievo ad una connotazione psicologica, del tutto estranea alla nozione legale di «provenienza» scritta nell'art. 2702 c.c. ed incentrata sul dato obiettivo della emanazione della dichiarazione dal soggetto che preventivamente fa proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula (che sarà) adottata dal riempitore; e ciò perchè il mezzo prescelto è appunto voluto in ragione della sua finalizzazione all' effetto di produrre l'immissione nel circuito giuridico di quel risultato espressivo attraverso la sua esternazione e documentazione mediante l'opera del mandatario ad scribendum da lui prescelto. Si afferma che, «dunque, la diversità del ‘valore significante’ dalla ‘realtà significata’ non basta a qualificare il documento riempito contra pacta come non proveniente dal sottoscrittore». Alla stregua di tali principi, rimane «irrilevante che il riempitore mir[i] a fare apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella per la quale era stato autorizzato al riempimento. Ciò che rileva è che lo [sia] stato. E, se lo [è] stato, il documento, una volta riempito, comunque legalmente proviene dal sottoscrittore, sicchè si verte in ipotesi estranea alla querela di falso» (così Cass. n. 5245/206, cit.). Di contro, nella fattispecie adesso sub sudice, il calciatore F. Quagliarella ha assunto con l’ «istanza di arbitrato» che l’agente S. Pagliari, all’esito della redazione e sottoscrizione del contratto sul c.d. «modulo federale», «avrebbe provveduto ai necessari depositi presso gli organi competenti» (pg. 3). Sicchè, nella stessa prospettazione iniziale dell’attore (in parte qua non contestata dal convenuto: si veda, per esempio, il capitolo n. 4 della prova testimoniale articolata con «memoria difensiva» del 28 aprile 2008 onde del contratto si predica che fosse stato redatto alla presenza delle parti «completo di tutti i propri elementi costitutivi» e la risposta all’interrogatorio formale di S. Pagliari, tenuto in data 29.9.2008, ove si riferisce della «integrale complilazione» del documento contrattuale seduta stante) manca ogni riferimento a un mandato di riempimento ulteriore (la cui infrazione soltanto potrebbe legittimare una decisione sul falso senza la via della querela), onde l’allegazione fondamentale si è sostanziata nel fatto che il testo della dichiarazione («completo e definitivo», come si direbbe col lessico giurisprudenziale) è stato successivamente alterato in assenza di ogni pattuizione al riguardo, implicando ciò una tipica ipotesi di falso materiale (alterazione di scrittura privata vera) ai sensi dell'art. 485 c.p. (e che trattasi di ipotesi di reato è, poi, affermazione contenuta anche alla pg. 4 dell’ «istanza di arbitrato»). In casi del genere, però, «solo con la querela di falso è possibile togliere all' intera dichiarazione la forza probatoria che l'art. 2702 citato attribuisce alla scrittura privata riconosciuta» (Cass. 11 marzo 1982, n. 1583). In sintesi: se è vero che «l'alterazione di un documento (falsità materiale) può essere compiuta anche successivamente alla sua formazione aggiungendo o sopprimendo elementi della dichiarazione con l'effetto di modificarne il contenuto», in casi siffatti «la verifica della sussistenza di un'alterazione [tuttavia] non può compiersi che con le garanzie del procedimento disciplinato dagli artt. 221 e segg. c.p.c.». Pertanto, in difetto di querela l’efficacia della scrittura privata rimane, come nel caso sub iudice, quella stabilita dall’art. 2702 c.c. 1.2. La ineludibilità della querela a tal fine, però, non preclude anche l’accesso al merito della controversia (come sembra concluderne la difesa del convenuto), e ciò non soltanto perché la dottrina ha già ritenuto che «agli arbitri è costantemente riservato il potere di risoluzione incidentale della questione sopra l’autenticità di prove documentali, anche se “per legge non può costituire oggetto di giudizio arbitrale”» (cfr. Riv. arb., 2005, 265), quanto perchè oggetto del presente procedimento è altro dall’ accertamento del falso documentale, trattandosi piuttosto della «sussistenza, nella specie, di una giusta causa per l’esercizio del diritto di recesso da parte del Sig. Fabio Quagliarella» (cfr. le conclusioni «nel merito» prese sin dall’ «istanza di arbitrato» dalla difesa del Calciatore), in modo -cioè- che la questione di falso documentale, non integrando l’oggetto vero e proprio dell’accertamento e della pronuncia giudiziale, possa -come «tutte le questioni [soltanto] rilevanti per la decisione»- venire risolta incidenter tantum giusta l’art. 819 c.p.c. (attesa la natura «rituale» del presente procedimento) Né può dirsi ricorrente, qui, un’ipotesi di sospensione del procedimento arbitrale ai sensi dell’art. 819-bis, 1° comma, n. 2, c.p.c. per l’insorgenza di una «questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d’ arbitrato e che per legge deve essere decisa con autorità di giudicato». Infatti, se si deve certamente escludere il potere di privati di decidere le cause -incidentali o principali- per querela di falso stante già l’antinomia strutturale, prim’ancora che funzionale, col giudizio arbitrale poiché è lì prevista la partecipazione obbligatoria del P.M., vi è che l’insorgenza nel corso dell’arbitrato della questione di falso non sembra imporre, e tanto meno consentire alcuna sospensione del procedimento. E’ da considerare, in particolare, che la funzione di giudizio, secondo l’attuale configurazione dell’ordinamento processuale, non è mai tendenzialmente preclusa neppure dalla avvenuta proposizione della querela di falso, come sta a provare l’art. 186-ter c.p.c. Questa norma, si ricorderà, abilita il giudice a «pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna», nonostante «la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l’atto pubblico»; e, in entrambi i casi, l’ordinanza in parola può «acquista[re] efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 653, primo comma», che è come dire la forza della cosa giudicata. Allora, neppure la litispendenza giudiziaria già provocata da uno degli incidenti di falso (ciò che nella fattispecie, peraltro, neppure si è verificato) impedisce al procedimento arbitrale di avere il suo corso naturale, fermo che il lodo, il quale dovesse poi dimostrarsi essere stato reso «in base a prove [...] dichiarate false», non potrebbe sottrarsi alla revocazione a norma dell’art. 831 c.p.c. Del resto, ai fini della sospensione il nesso tra la questione inarbitrabile e il giudizio arbitrale deve risultare del genere di pregiudizialità-dipendenza vera e propria, come stabilito dall’ art. 295 c.p.c. Invece, una questione in tema di prova (documentale) può essere sì rilevante (arg. ex art. art. 184, primo comma, c.p.c.), giammai pregiudicante; «la decisione della causa» -per definizione, verrebbe fatto di dire- mai può dipendere da una prova (tanto meno dal suo modo di essere), fatta eccezione per il giuramento decisorio, che viene deferito appunto «per farne dipendere la decisione» (art. 2736, n. 1, c.c.) ed è sottratto perciò al regime generale delle prove false di cui all’art. 395 n. 2 c.p.c. (art. 2738 c.c.). Dunque, la combinazione degli artt. 112 (e 277) c.p.c. e 2697 c.c. obbliga il giudice (anche arbitrale) a giudicare anche in mancanza di prova (conservando inalterata l’attitudine del provvedimento finale): ciò che dà conto logicamente della in-dipendenza della decisione dalla prova (nonostante ogni possibile rilevanza). Come dice la più autorevole dottrina, tra i due termini di questa relazione, infatti, «non c’è condizionamento assoluto», vale a dire che manca quel rapporto di pregiudizialità-dipendenza propriamente detto. Del resto, che almeno per la querela di falso non basterebbe alla sospensione del processo entro cui è riversato l’atto della cui fidefacienza si tratta la sola norma dell’art. 295 c.p.c., è reso chiaro dal ricorso che il codice di procedura civile fa a due ulteriori disposizioni, gli artt. 313 e 355, donde la sospensione è specificamente autorizzata quando il processo principale pende davanti al giudice di pace o in grado di appello; anzi, la giurisprudenza si è ormai espressa nel senso di sottrarre la sospensione de qua al novero dei casi di cui all’art. 295 c.p.c., tanto da aver negato l’ammissibilità del regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione disposta, ex art. 355 c.p.c., dal giudice di appello per effetto della proposizione di una querela di falso incidentale.. Perciò, se la fattispecie che adesso interessa sfugge alla norma dell’art. 819- bis, 1° comma, n. 2), c.p.c., che dell’art. 295 c.p.c. è la traduzione concettuale nel giudizio privato, l’ipotesi secondo cui in arbitrato non si impone (e neppure si legittima) la sospensione esce rafforzata dalla mancanza di una norma specifica sul modello degli artt. 313 o 355 c.p.c. In definitiva, il presente procedimento non può essere sospeso neppure in attesa che la querela di falso, necessaria agli effetti dell’art. 2702 c.c. per quanto detto sopra (sub § 1.1.), sia «proposta davanti all’autorità giudiziaria», ai sensi dell’art. 819-bis, 3° comma, c.p.c. Ne deriva che il merito della presente controversia è immediatamente accessibile agli Arbitri. 2. Ai sensi dell’art. 2702 c.c., mancando la (altrimenti necessaria) querela di falso, deve assumersi legalmente provata la «provenienza delle dichiarazioni» contenute nel contratto di mandato (convenuto tra le parti, della cui genuina sottoscrizione non si dubita) registrato in data 3 luglio 2007, prot. n. 635, presso la Commissione Agenti di calciatori della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sicchè rimane esclusa ogni ipotesi alternativa (al concorso della volontà di F. Quagliarella nello stabilire la clausola penale di cui trattasi); ipotesi sopra cui fondare la prova del comportamento (di pretesa falsificazione) integrante (dal punto di vista dell’attore) la «giusta causa» specificamente dedotta per la revoca del mandato. Di qui viene anche la irrilevanza di ogni acquisizione probatoria liberamente apprezzabile. 3. L’attore ha domandato, in via subordinata, di «ridurre ad equità l’indennizzo», e così l’attore in riconvenzionale, il quale ha parimenti ridotto, sia pure in via altrettanto subordinata, la pretesa di conseguire l’«importo predeterminato» dalle parti per il caso di mandato ingiustificatamente revocato ante diem, infine accedendo a una eventuale «riduzione secondo giustizia» (cfr., ancora da ultima, la «memoria conclusionale di replica», pg. 6). Ora, risulta acquisito al procedimento il «contratto» negoziato dal calciatore F. Quagliarella con l’Udinese calcio s.p.a., in costanza del mandato di agenzia rilasciato a S. Pagliari, in base al quale viene attribuito al Calciatore un «compenso lordo di euro 1.253.000,00» per ciascuna delle stagioni sportive dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2012. Se si considera che il corrispettivo del mandato convenuto tra le parti è pari alla «misura percentuale del 5% del corrispettivo annuo lordo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato, da corrispondersi entro e non oltre quattro mesi dalla data di decorrenza dello stesso, per ognuna delle stagioni contrattuali», si può lasciar conseguire in via assolutamente logica che: a) alla data della «revoca non […] avvenuta per giusta causa», i.e. 14 marzo 2008, il contratto di prestazione d’opera sportiva era nel corso della prima (delle cinque) stagioni sportive per cui era stato negoziato dall’agente S. Pagliari; b) erano già stati superati «quattro mesi dalla data di decorrenza dello stesso, per [la prima] delle stagioni contrattuali»; c) la revoca (seppure) ingiustificata è, pertanto, intervenuta presumibilmente «quando l’obbligazione principale [era] stata [già] eseguita in parte» (art. 1384 c.c.); d) per il principio del «divieto di cumulo» (art. 1383 c.c., sul quale v. da ultimo Trib. Napoli, 28 gennaio 2008, in Foro it., 2008, I, 1316), alla data della revoca (14 marzo 2008) l’aspettativa del creditore non poteva ragionevolmente eccedere la «misura percentuale del 5% del corrispettivo annuo lordo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato […] per ognuna delle stagioni contrattuali [residue]»; e) la penale convenuta in € 400.000,00 appare, pertanto, manifestamente eccessiva poiché lo scopo costante della clausola non può essere altro dalla preventiva neutralizzazione del rischio, sopportato dall’agente di calciatori l’indomani dall’esecuzione del mandato di agenzia compiutosi con l’ assistenza (fino) alla sottoscrizione di un contratto pluriennale di prestazione d’opera sportiva da parte del calciatore stesso, che quest’ultimo, tenendo comportamenti contrari ai doveri del contraente, trovi conveniente sotto il profilo patrimoniale avvalersi del potere di revoca del mandato sebbene di validità ulteriore. Viceversa, il regime convenzionale della revoca ingiustificata del mandato, per effetto della pre-liquidazione dell’importo dovuto all’Agente in tal caso, impone al Calciatore l’immediata e anticipata corresponsione di un importo in soluzione unica e non più ragguagliato, almeno sotto il profilo temporale, alla «decorrenza» dei singoli corrispettivi che invero maturano per il Calciatore in ragione di ciascuna stagione sportiva. La clausola penale, così, «assolve alla funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria, tant'è che se l'ammontare fissato nella clausola penale venga a configurare, secondo l'apprezzamento discrezionale del giudice, un abuso o uno sconfinamento dell'autonomia privata oltre determinati limiti di equilibrio contrattuale, può essere equamente ridotta» (Cass. 19 gennaio 2007, n. 1183). Pertanto, nel caso di specie, la penale, benchè nel dibattito degli arbitri siano emerse altresì opzioni diverse e astrattamente non implausibili, dev’essere «diminuita equamente» fino a € 250.600,00, cioè fino all’importo costituito dal «5% del corrispettivo annuo lordo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato […] per ognuna delle stagioni contrattuali [residue]»: → = 0,05 x [1.253.000,00 x 5] – [62.650 (= 0,05 x 1.253.000,00)]. Non risultano domandati accessori del credito. 4. Quanto alle spese del procedimento il cui rimborso a proprio favore ciascuna delle parti richiede, il Collegio ritiene di dover combinare il principio di causalità e quello di soccombenza (art. 14, comma 7 Reg. arb.); e così, in base al primo, appaiono senz’altro paritarie le posizioni delle parti, ciascuna delle quali ha svolto domanda nei confronti dell’altra in tal modo dimostrando, in virtù della convenzione di arbitrato che governa il presente procedimento (cfr. art. 2 Reg. arb.), la necessarietà, già sotto il profilo individuale, del rimedio giudiziale, e conseguentemente dell’interesse al funzionamento dell’ufficio arbitrale, onde le spese relative rimangono reciprocamente compensate. Viceversa, in base al principio di soccombenza, sebbene questa infine risulti ripartita, non può esserne obliterata la maggiore quota che affligge la parte attrice, dalla quale pertanto si ritiene dovuto il rimborso delle spese per assittenza difensiva sopportate dalla parte convenuta nella misura dei 2/3 dell’ammontare liquidato in dispositivo (nella sua misura totale). P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa dal calciatore Fabio Quagliarella contro l’agente di calciatori Silvio Pagliari, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • «previa declaratoria della insussistenza di una giusta causa di recesso invocata dal Sig. Fabio Quagliarella», condanna quest’ultimo a corrispondere al sig. Silvio Pagliari la somma di € 250.600,00 (duecentocinquatamila/600); • condanna l’attore al pagamento delle spese per assistenza difensiva del convenuto fino alla concorrenza dei 2/3 del loro ammontare, che si liquida complessivamente in € 10.827,00 per diritti e onorari, oltre spese generali (12,5 %), I.V.A. e C.P.A.; • dichiara interamente compensate tra le parti le spese per diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, e della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; • dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri nonché della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deliberato a maggioranza dei voti con la partecipazione di tutti gli arbitri riuniti in conferenza telefonica dai rispettivi domicili professionali in data 29 e 30 dicembre 2008, 5, 8 e 9 gennaio 2009, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Ferruccio Auletta F.to Salvatore Porretto F.to Enzo Proietti
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