COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 04 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. RICORSO A.S.D. BONAVIGO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 50 del 28/1/2009 – Squalifica per quattro giornate calciatore Harir Hicham– Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 04 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. RICORSO A.S.D. BONAVIGO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 50 del 28/1/2009 – Squalifica per quattro giornate calciatore Harir Hicham– Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Bonavigo ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale, pubblicata con il Comunicato n. 50 del 28/1/2009 del C.R. Veneto, con la quale é stata assunta la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Harir Hicham :”espulso per aver contestato l’arbitro dandogli una manata sulla mano, facendogli cadere il taccuino”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Bonavigo; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha confermato il contenuto del referto di gara; valutata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado nei confronti del calciatore Harir Hicham che appare congrua in relazione ai fatti accaduti; visto l’art. 35, comma 1. , sub 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Bonavigo; • di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Harir Hicham • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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