COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 11 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. RICORSO MUSILE CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n.50 del 28/1/2009 – Squalifica per tre giornate calciatore Bagolin Andrea – Campionato 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 11 Febbraio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.1. RICORSO MUSILE CALCIO
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto
n.50 del 28/1/2009 – Squalifica per tre giornate calciatore Bagolin Andrea – Campionato 1^ Categoria
La Società Musile Calcio ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale Regionale, pubblicata
con il Comunicato n. 50 del 28/1/2009 del C.R. Veneto, con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate a carico
del calciatore Bagolin Andrea : “per aver colpito con sputo il volto di un avversario”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società Musile Calcio;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il legale rappresentante della Società opponente;
sentito altresì l’arbitro per le vie brevi, il quale ha fornito utili precisazioni nel merito della vicenda, poi, fonte dell’addebito
contestato nel presente giudizio,
considerato che dalla complessiva istruttoria del giudizio non può dirsi acclarato il fatto dello sputo;
ritenuto, comunque, che dagli elementi acquisiti al giudizio, la condotta tenuta dal giocatore Bagolin può qualificarsi come
“gravemente antisportiva” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, comma 4, lettera a) del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dal Musile Calcio;
• di ridurre a due giornate effettive di gara la squalifica a carico del calciatore Bagolin Andrea.
La tassa reclamo non è stata versata.
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