COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 11 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.6. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. Andrea CACCIOTTI – Calciatore (attualmente tesserato U.S. Marosticense) della Società A.C. Romano

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 11 Febbraio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.6. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. Andrea CACCIOTTI – Calciatore (attualmente tesserato U.S. Marosticense) della Società A.C. Romano La Procura Federale con atto del 18/12/2008, pervenuto il 14/1/2009, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : • il calciatore Cacciotti Andrea (attualmente tesserato U.S. Marosticense) per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 30 nn. 1) e 2) dello Statuto Federale, per aver adito l’autorità giudiziaria ordinaria relativamente alle lesioni riportate nel corso della gara tra Feltrese e A.C. Romano, disputata il 28.3.2005; • la Società A.C. Romano per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio tesserato. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Vice Procuratore Federale, delegato il Sostituto Procuratore Avvocato Stefano Coen ed il Vice Procuratore Avvocato Marco Squicquero, in ordine al procedimento avente ad oggetto la violazione della clausola compromissoria da parte del calciatore Andrea Cacciotti tesserato della A.C. Romano D'Ezzelino all’epoca dei fatti; esaminata la nota del 16/02/08 nella quale il Presidente del C.R. Veneto segnalava che il calciatore Andrea Cacciotti aveva adito l'autorità giudiziaria ordinaria (Giudice di Pace di Feltre), relativamente alle lesioni personali riportate nel corso della gara del 25.3.2005 disputata con la Feltrese quando, durante un'azione, veniva colpito al volto da una gomitata del calciatore della squadra avversaria Andrea Fregona; rilevato, dall'esame della documentazione, trasmessa dal Presidente del Comitato Regionale Veneto, che il calciatore Cacciotti Andrea nella stagione sportiva 2004/2005 è stato impiegato dalla società A.C. Romano; rilevato che il predetto calciatore Cacciotti Andrea ha effettivamente presentato querela nei confronti del calciatore Andrea Fregona della Soc. Feltrese per le lesioni riportate nel corso della gara disputata fra la A.C. Romano e la Soc. Feltrese; rilevato altresì che il giudizio penale incardinatosi dinanzi al Giudice di Pace di Feltre si è concluso con l'assoluzione del querelato Andrea Fregona; ritenuto che la condotta adottata dal calciatore Cacciotti Andrea abbia sostanziato una violazione dell'art. 1 comma 1) del C.G.S., in relazione all'art. 30 nn. 1) e 2) dello Statuto Federale, considerato che il calciatore ha adito direttamente l'AGO senza ottenere preventiva autorizzazione e senza ricorrere agli strumenti di tutela previsti dalla giustizia sportiva al riguardo; ritenuto inoltre che la società di appartenenza, all’epoca dei fatti, del calciatore Cacciotti Andrea, la A.C. Romano, debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per l'operato del proprio tesserato”. La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna udienza. AI dibattimento del 10/2/2009 sono risultati presenti : - il Sig. Andrea Cacciotti – Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per l’A.C. Romano ed attualmente tesserato per l’U.S. Marosticense, assistito dal legale Avv. Andrea Campi; - la Società A.C. Romano rappresentata dal Sig. Zen Antonio (Presidente); - il Dott. Salvatore Sciuto - Sostituto Procuratore - in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Sig. Cacciotti dichiara di volersi avvalere dell'applicazione dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva e quindi di accettare le seguenti sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura Federale : a carico del Sig. Andrea Cacciotti – attualmente Calciatore U.S. Marosticense : n. 4 mesi di squalifica La Commissione Disciplinare Territoriale, Visto l'art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo Dispone l’applicazione della sanzione di cui sopra a far data dalla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale deI C.R. Veneto. La Società A.C. Romano non ha inteso, invece, aderire alla applicazione “patteggiata” delle sanzioni ed ha chiesto, ed ottenuto, procedersi al giudizio. La Procura Federale ha esposto i fatti oggetto di contestazione, ribadendo gli elementi fondanti la responsabilità dei soggetti deferiti ed ha concluso per l’applicazione dell’ammenda di € 500,00 a carico della Società A.C. Romano. Il Presidente Zen ha fermamente ribadito l’assoluta estraneità propria e della Società dallo stesso presieduta rispetto ai fatti constatati, precisando, in particolare, di non essere mai venuto a conoscenza del fatto che il calciatore Cacciotti avesse adito l’autorità giudiziaria ordinaria. Quanto alla posizione della Società A.C. Romano, reputa questa C.D.T. che, pur dovendosi escludere l’elemento psicologico e lo status soggettivo per l’addebito, a titolo di colpa essendo emerso dall’istruttoria svolta dalla Procura, come confluita agli atti del presente procedimento, la mancata partecipazione e la stessa conoscenza in capo alla Società del fatto contestato al calciatore Cacciotti, rimane, purtuttavia, la responsabilità di natura oggettiva, espressamente prevista dall’art. 4, comma 2 del C.G.S., la norma prima citata chiama la Società a rispondere “oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, di tesserati e di soggetti di cui all’art. 1, comma 5 del C.G.S.” Quanto alla sanzione, occorre riferirsi alla norma di cui all’art. 15, comma 2 del C.G.S., mentre, in ordine alla sua misura, ritiene questa C.D.T. di poter e dover valorizzare l’acclarata estraneità della Società A.C. Romano ai fatti di cui trattasi, reputando, quindi, possibile applicare il minimo edittale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle conclusioni di cui al 2° comma, di applicare la sanzione della squalifica per 4 mesi a carico del calciatore Cacciotti Andrea; quanto alla Società A.C. Romano delibera di infliggere l’ammenda di € 500,00.-
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