COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.90 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.3.2. DEFERIMENTO di COLELLA Antonio e A.S.D. MONTECILFONE

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.90 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.3.2. DEFERIMENTO di COLELLA Antonio e A.S.D. MONTECILFONE Con atto n. 3657/1145pf07-08/GR/MG del 13 gennaio 2009, la Procura Federale deferiva dinanzi a codesta Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Colella Antonio e la società A.S.D. Montecilfone per rispondere: il primo, all’epoca dei fatti allenatore della squadra, della violazione dell’art. 5, commi 1, C.G.S. per avere, mediante le dichiarazioni riportate su un organo di stampa, espresso giudizi lesivi della reputazione dell’arbitro della gara Montecilfone – Team S. Martino del 25.11.2007 e dell’Istituto Federale nel suo complesso; la seconda per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del C.G.S. in relazione alla condotta posta in essere dal suo tesserato. La Commissione Disciplinare rilevata la regolarità della comunicazione alle parti ed alla Procura Federale della riunione fissata per discutere del deferimento, ha proceduto alla trattazione. Sono risultati presenti il rappresentante della Procura Federale, Avv. Raffaele Teodoro, ed il Sig. Colella Antonio. Nessuno è presente per la società Montecilfone. In sede di audizione il Colella ha rappresentato che non è più l’allenatore del Montecilfone ed ha confermato le dichiarazioni rese alla stampa, evidenziando che non le ritiene offensive per nessuno. Il rappresentante della Procura Federale si è riportato al deferimento e, tenuto conto anche delle risultanze della audizione, ha concluso richiedendo la sanzioni della ammenda di euro 1.000,00 ciascuno per il sig. Colella Antonio e per la società A.S.D. Montecilfone. La Commissione Disciplinare si è riservata la decisione. La seguente decisione presa dalla C.D. Territoriale è stata depositata in data 18.2.09. DECISIONE La C.D. valutati i fatti posti a base del deferimento e tenuto conto delle dichiarazioni rese dal sig. Colella Antonio ritiene che ricorrono le condizioni per sanzionare sia il Colella e sia la società A.S.D. Montecilfone nella quale il medesimo svolgeva all’epoca dei fatti l’allenatore, che risponde di responsabilità oggettiva. La sanzione richiesta dalla Procura Federale può essere ridotta in considerazione del contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dal Colella all’organo di stampa. P.Q.M. delibera di sanzionare il Colella Antonio con l’ammenda di euro 300,00 e la società A.S.D. Montecilfone con l’ammenda di euro 200,00. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per l’esecuzione della presente decisione.
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