COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 del 24 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 80 della società A.S.D. CASCIOLINO 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 39 del 04.02.2009 (Omologazione del risultato della gara Olicentro – Casciolino 2007 del 18.01.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 del 24 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 80 della società A.S.D. CASCIOLINO 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 39 del 04.02.2009 (Omologazione del risultato della gara Olicentro – Casciolino 2007 del 18.01.2009). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA In primo grado la società Casciolino 2007 aveva lamentato la posizione irregolare – nella gara in epigrafe – dei calciatori Casalinuovo Damiano, Migliano Onofrio e DE FAZIO Domenico; il giudice di primo grado argomentava che i calciatori Casalinuovo e Migliano erano regolarmente tesserati per la società Olicentro, potendo quindi prendere parte alla gara e che De Fazio invece non aveva diritto a disputarla in quanto non ancora tesserato alla data di effettuazione della stessa. Aggiungeva tuttavia – muovendo dalle risultanze del rapporto di gara dell’arbitro – che il calciatore da ultimo citato non aveva preso parte alla gara pur essendo presente in distinta; Non si configurava così la sua posizione irregolare e la conseguente sanzione della perdita della gara a carico della società Olicentro; Per quanto sopra rigettava il reclamo per la parte relativa alla richiesta della sanzione di cui sopra; L reclamante appella le decisione sostenendo che il calciatore De Fazio ha in effetti disputato la gara sostituendo un compagno al 37° minuto del secondo tempo; L’arbitro sentito a chiarimenti ha affermato che il calciatore De Fazio ha preso certamente parte alla gara per come sostenuto dalla società Casciolino 2007; Ha precisato che solo per una mera dimenticanza ha omesso di trascrivere in rapporto la sostituzione che la ha riguardato; Alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro il reclamo è pertanto da ritenersi fondato; la posizione del calciatore De Fazio era irregolare e tale quindi da inficiare l’esito della gara; P.Q.M. In accoglimento del reclamo, irroga alla società OLICENTRO la punizione sportiva della perdita della gara (Olicentro – Casciolino 2007 del 18.01.2009) con il punteggio di 0 – 3; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it