COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 del 24 Febbraio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 83 della società U.S. PRAIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°101 del 19.02.2009 (Squalifica calciatore VADALA’ Vincenzo per QUATTRO giornate).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 103 del 24 Febbraio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 83 della società U.S. PRAIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°101 del 19.02.2009 (Squalifica calciatore VADALA’ Vincenzo per QUATTRO giornate).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;RILEVATO
Che il calciatore Vadalà Vincenzo si è reso responsabile di comportamento offensivo nei confronti della terna arbitrale nonché ingiurioso nei confronti di Organi Federali; che, inoltre, ha colpito con un calcio la porta dello spogliatoio arbitrale;
rilevato che la sanzione inflitta del Giudice Sportivo Territoriale è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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