COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 25/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO F.C. PORTO SAN GIORGIO A.S.D. avverso sanzioni merito gara Porto San Giorgio – San Severino, del 6.2.2009 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1 – Com. Uff. n. 120 dell’11.2.2009.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 133 del 25/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO F.C. PORTO SAN GIORGIO A.S.D. avverso sanzioni merito gara Porto San Giorgio – San Severino, del 6.2.2009 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1 - Com. Uff. n. 120 dell’11.2.2009.
Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Marinaro Luciano, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la F.C. Porto San Giorgio A.S.D., chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a rifiutarsi di stringere la mano agli Ufficiali di gara, proferendo loro altresì una domanda retorica, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Marinaro.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che la condotta del Marinaro - priva di contenuti di concrete minacce - debba essere ricondotta nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
• ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata.
P.Q.M.
accoglie il gravame come innanzi proposto dalla F.C. Porto San Giorgio A.S.D., per l’effetto riducendo a due giornate di gara la squalifica del calciatore Marinaro Luciano.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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