COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ELLERA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA CALCIO – MONTECORONA DISPUTATA IL 01.02.2009 A CORCIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 04.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ELLERA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA CALCIO - MONTECORONA DISPUTATA IL 01.02.2009 A CORCIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 04.02.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER AMMENDA €. 1.000,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.02.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il direttore di gara ha sostanzialmente confermato a questa Commissione quanto descritto nel referto circa gli episodi verificatisi a fine gara. Considerato peraltro che alcuni dirigente della società Ellera risultano essersi attivati nel tentativo di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente [bloccando l’uscita dallo spogliatoio di altri calciatori], si ritiene equo contenere la sanzione dell’ammenda in €. 700,00. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Ellera Calcio, riduce l’ammenda inflitta ad €.700,00. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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