COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. PIETRALUNGHESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERBARA – PIETRALUNGHESE DISPUTATA IL 25.01.2009 A CERBARA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 28.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TRUFELLI MATTEO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/02/200
Delibera della Commissione Disciplinare
1ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. PIETRALUNGHESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERBARA -
PIETRALUNGHESE DISPUTATA IL 25.01.2009 A CERBARA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 28.01.2009 PUBBLICATO IN PARI
DATA).
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TRUFELLI MATTEO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.02.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e
richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione che il calciatore Trufelli, espulso per doppia
ammonizione, colpiva con una manata il cartellino mostratogli dall’arbitro stesso e lo offendeva.
La sanzione comminata dal G.S. appare congrua e come tale meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 20/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. PIETRALUNGHESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERBARA – PIETRALUNGHESE DISPUTATA IL 25.01.2009 A CERBARA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 28.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TRUFELLI MATTEO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA."