COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 19/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. VARETTO Mario, Presidente della Società USD GASSINOSANRAFFAELE, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 38 comma 4 N.O.I.F., nonché della società USD GASSINOSANRAFFAELE a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio presidente ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 19/02/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento da parte della Procura Federale del
sig. VARETTO Mario, Presidente della Società USD
GASSINOSANRAFFAELE, per rispondere delle violazioni
di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione
all’art. 38 comma 4 N.O.I.F., nonché della società
USD GASSINOSANRAFFAELE a titolo di responsabilità
diretta per le violazioni ascritte al proprio
presidente ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 5.12.2008 la Procura Federale deferiva al giudizio di
codesta Commissione Disciplinare per avere contravvenuto ai principi di
lealtà, correttezza e probità sportiva, il sig. VARETTO Mario, presidente
della USD GASSINOSANRAFFAELE, consentendo che il sig. Carmelo Gaspare
Lucà, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico nonché segretario
regionale AIAC Piemonte Valle D’Aosta, tesserato nella stagione sportiva
2007/2008 in qualità di dirigente per la ASD LEINI’ CALCIO, partecipante
al Campionato Juniores Regionale girone D Piemonte nella quale aveva
svolto l’attività di allenatore, svolgesse nella stessa stagione sportiva
attività di allenatore per la USD GASSINO SANRAFFAELE, partecipante al
Campionato Promozione Regionale Piemonte e Juniores Regionale; deferiva
altresì la USD GASSINOSANRAFFAELE a titolo di responsabilità diretta per
le violazioni addebitate al suo presidente.
All’udienza del 6.2.2009, avanti alla Commissione Disciplinare,
comparivano l’avv. Paolo Pronzato in rappresentanza della Procura
Federale ed il sig. Varetto Mario, in proprio ed in qualità di presidente
della USD GASSINO SANRAFFAELE.
Informato il sig. Varetto della possibilità di definire il procedimento
disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su
richiesta delle parti), il medesimo richiedeva procedersi con il
giudizio, ritenendo di non avere commesso alcun illecito ed esponendo che
il sig. Lucà non aveva mia allenato alcuna squadra della GASSINO
SANRAFFAELE, ed era stato utilizzato soltanto quale consulente, data la
sua esperienza nel settore; il Procuratore Federale concludeva con la
richiesta di applicazione delle sanzioni dell’inibizione per mesi sei al
sig. Varetto e dell’ammenda di € 500,00 alla società GASSINOSANRAFFAELE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze del presente
procedimento, ritiene incontestabilmente acclarate le violazioni ascritte
al sig. Mario Varetto. Al di là dell’imprecisione compiuta dalla Procura
federale nell’atto di deferimento, laddove si è contestato al presidente
della società GASSINO SANRAFFAELE di avere consentito al sig. Lucà lo
svolgimento dell’attività di “allenatore”, anziché quella di “direttore
tecnico”, come doveva essere contestato dall’esame degli atti, è
necessario ricordare che l’art. 38 comma 4 NOIF impedisce ai “tecnici” di
tesserarsi o di svolgere alcuna attività per più di una società nella
stessa stagione sportiva, e che l’art. 16 del Regolamento del Settore
Tecnico individua al primo posto dei “tecnici” delle società calcistiche
proprio la figura del direttore tecnico.
Orbene, dall’esame degli atti risulta che il sig. Lucà all’inizio della
stagione sportiva 2007/2008 svolgeva l’attività di direttore sportivo per
la ASD LEINI’ CALCIO; il presidente della GASSINOSANRAFFAELE ha quindi
inviato la comunicazione 22.12.2008, agli atti del procedimento, nella
quale testualmente dichiara: “il sig. Lucà Carmelo dal 10 dicembre 2007
al 15 maggio 2008 non ha svolto attività di allenatore per nessuna delle
squadre della mia società sportiva, ma bensì ricopriva l’incarico di
consulente tecnico”.
In sede di audizione avanti alla Commissione Disciplinare, il sig.
Varetto ha quindi ribadito tale circostanza, affermando di avere chiesto
al sig. Lucà “se mi dava una mano a trovare allenatori per il settore
giovanile ….tale è stato il compito che gli ho affidato….il sig. Lucà
assisteva dall’esterno e in maniera sporadica agli allenamenti e operava
quale consulente”.
A prescindere dal fatto che il sig. Lucà potesse o meno considerarsi
direttore tecnico della GASSINO SANRAFFAELE, risulta quindi provato lo
svolgimento da parte del sig. Lucà dell’attività di consulente per la
società stessa, in violazione di quanto prescritto dall’art. 38 comma 4
NOIF.
Non v’è dubbio che il sig. Mario Varetto abbia posto in essere una
condotta contraria ai principi di correttezza e probità sportiva,
utilizzando un consulente che nella stessa stagione sportiva aveva già
svolto attività di direttore tecnico per altra società; tale condotta
deve quindi essere sanzionata, così come deve rispondere della violazione
anche la GASSINO SANRAFFAELE a titolo di responsabilità diretta per le
violazioni ascritte al suo presidente.
In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare
COSI’ DELIBERA
- Commina al sig. Mario Varetto, presidente della USD GASSINOSANRAFFAELE,
la sanzione dell’inibizione per mesi cinque ovverosia fino al 12 luglio
2009.
- Commina alla USD GASSINOSANRAFFAELE la sanzione dell’ammenda di €
300,00.
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