COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.P.D. 2000 CALCIO ACQUA E SAPONE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE LUCA FRANCESCO PER CINQUE ANNI CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.) IN RELAZIONE ALLA GARA SILVI CALCIO / 2000 CALCIO ACQUA E SAPONE, DISPUTATA IL 18/10/08 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, GIRONE “C” (C.U. n° 20 DEL 23/10/08 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.P.D. 2000 CALCIO ACQUA E SAPONE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE LUCA FRANCESCO PER CINQUE ANNI CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.) IN RELAZIONE ALLA GARA SILVI CALCIO / 2000 CALCIO ACQUA E SAPONE, DISPUTATA IL 18/10/08 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, GIRONE “C” (C.U. n° 20 DEL 23/10/08 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società A.P.D. 2000 Calcio Acqua e Sapone ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, chiedendone la riduzione, adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore De Luca Francesco per avere, quest’ultimo, aggredito l'arbitro colpendolo con pugni al corpo ed al viso, facendolo cadere a terra e "crollandogli" addosso, a seguito di espulsione per avere rivolto frasi offensive al direttore di gara; nonostante l'intervento dei compagni di squadra, lo stesso calciatore continuava a colpire l'arbitro con forti calci alla gamba ed alla caviglia sinistra, provocando forte dolore e gonfiore alla stessa. La società appellante, pur non negando la gravità dell’infrazione commessa dal proprio tesserato, chiedeva, anche in sede di audizione, una sanzione commisurata al reale accadimento dei fatti, tenuto conto che, nell’occasione, il calciatore sarebbe stato provocato dal direttore di gara che, durante il primo dei due minuti di recupero decretati, gli intimava di togliersi l’orecchino pur arbitrando egli con il piercing e che, in ogni caso, a seguito dell’episodio, avrebbe lasciato il campo tranquillamente senza nulla lamentare, onde nel rapporto di gara dal medesimo redatto sarebbe stato enfatizzato l’accaduto. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto, infatti, pur confermando gli originari riferimenti e specificando di avere ricevuto tre forti calci sulla gamba sinistra ed uno sulla caviglia sinistra, che gli avrebbero provocato forte dolore e gonfiore, non ha documentato le riferite conseguenze attraverso idonea certificazione medica, nonostante se ne fosse riservata la facoltà, come risulta dall’originario rapporto di gara. Tale versione dei fatti, peraltro, contrasta parzialmente con quanto riferito dall’osservatore arbitrale, in quanto, nel rapporto di quest’ultimo, vi è una diversa descrizione delle modalità dell’atto compiuto e della sua gravità. Ritiene, pertanto, equo la Commissione, in considerazione della giovane età del calciatore, nonché del fatto che dalla sua, pur grave, condotta non sono derivate al direttore di gara particolari conseguenze, quantomeno certificate, di ridurre la squalifica fino al 23.10.2011. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore De Luca Francesco fino al 23.10.2011, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, laddove addebitata.
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