COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 del 03 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 85 della società S.C.D. CUTURELLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 40 del 11.02.2009 (Ammenda di € 70,00, squalifica allenatore MURFONE Francesco fino al 18.03.2009, squalifica calciatore CASALINUOVO Salvatore fino al 30.06.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 del 03 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 85 della società S.C.D. CUTURELLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 40 del 11.02.2009 (Ammenda di € 70,00, squalifica allenatore MURFONE Francesco fino al 18.03.2009, squalifica calciatore CASALINUOVO Salvatore fino al 30.06.2009). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante che ha insistitio per l’accoglimento del ricorso; ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del suddetto calciatore Casalinuovo Salvatore, responsabile di comportamento gravemente irriguardoso ed ingiurioso nei confronti dell'arbitro, per avergli gettato la maglietta in faccia a seguito della propria espulsione per doppia ammonizione decretata al 29° del 2° tempo, e successivamente per aver minacciato lo stesso direttore di gara, tanto da dover essere allontanato con la forza dal campo dai propri dirigenti e compagni di squadra, la sanzione inflitta appare eccessiva e può essere ridotta; ritenuto, che è conforme a giustizia ridurre la squalifica a carico dell’allenatore Murfone Francesco e di confermare l’ammenda alla società Cuturella per il comportamento dei tifosi; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore CASALINUOVO Salvatore fino al 30 APRILE 2009; riduce la squalifica inflitta all’allenatore MURFONE Francesco fino al 7 MARZO 2009; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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