COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 del 03 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 87 della società A.S.D. VIGOR AMBROSIANA – (Attività Giovanile) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 18.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Badolato – Vigor Ambrosiana del 11.02.2009 – con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore MAGRO Francesco fino al 31.12.2009, squalifica calciatore GUALTIERI Manuel fino al 30.06.2009, squalifica calciatore SEVERINO Davide fino al 20.04.2009, squalifica calciatore MAURO Nicola per DUE giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 del 03 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 87 della società A.S.D. VIGOR AMBROSIANA – (Attività Giovanile) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 18.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara - Badolato – Vigor Ambrosiana del 11.02.2009 - con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore MAGRO Francesco fino al 31.12.2009, squalifica calciatore GUALTIERI Manuel fino al 30.06.2009, squalifica calciatore SEVERINO Davide fino al 20.04.2009, squalifica calciatore MAURO Nicola per DUE giornate). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante, che insiste per l'accoglimento del reclamo al quale si riporta; RILEVA La Società ricorrente, quale primo motivo di impugnazione, contesta la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara dell'11.2.2009 tra Badolato e Vigor Ambrosiana col punteggio di 0 – 3, a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la partita per gli incidenti verificatisi al 20° del 2° tempo; Ed invero, l'arbitro nel supplemento di rapporto ha così descritto i fatti che lo hanno portato a sospendere la gara: - al 19° del 2° tempo il calciatore Gualtieri Manuel contestava una decisione “rivolgendomi con veemenza frasi offensive ed ingiuriose”; quindi, mentre estraevo il cartellino rosso “cercava di aggredirmi e successivamente mi sputava”; - si avvicinava il n.10 Magro Francesco “rivolgendomi frasi offensive e minacciose e, dopo essere stato espulso, mi sputava e cercava di aggredirmi”; - accerchiato da vari calciatori della Vigor Ambrosiana, tra cui il n.5 Gualtieri Manuel, appena espulso, e il n.3 Mauro Nicola “cercavo di allontanarmi poiché venivo inseguito da quasi tutti i calciatori della Vigor Ambrosiana, compreso il n.10 Magro Francesco”; - riuscivo così a raggiungere gli spogliatoi “solo grazie all'intervento dei dirigenti della società ospitante Badolato, prontamente venuti in mia difesa”. Conclude il rapporto spiegando che negli spogliatoi ha atteso alcuni minuti, “dopodiché ho considerato l'idea di non proseguire la gara poiché non me la sentivo”. E’ pacifico, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere oggettivamente in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Va di converso ritenuta non ponderata la decisione di interrompere la gara in presenza di turbative arrecate da proteste eccessive ed atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori e tesserati durante lo svolgimento del gioco. Nella specie, non sembra sussistere una reale situazione di pericolo tale da giustificare un rischio alla propria incolumità, ove si parla di offese, minacce e sputi, atti deprecabili e meritevoli di adeguata sanzione, ma non di concreta intimidazione e di violenza - consumata o tentata - nei confronti del direttore di gara, tali da giustificare il provvedimento di sospensione definitiva della gara. La decisione di sospensione appare piuttosto come proiezione di uno stato d'animo dell'arbitro esageratamente preoccupato e timoroso. Lo stesso direttore di gara dichiara di aver deciso di non riprendere la gara dopo essere rientrato negli spogliatoi, perché non me la sentivo, non per una acclarata oggettiva impossibilità. Per quanto riguarda le impugnazioni avverso le sanzioni a carico dei tesserati, si dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica del capitano MAURO Nicola per due gare perché non impugnabile, ai sensi dell'art.45/3 lett.a) CGS; mentre le sanzioni inflitte ai calciatori Magro, Gualtieri e Severino, a parere della Commissione vanno considerate congrue ed adeguate. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'impugnazione della squalifica del capitano MAURO Nicola; in parziale accoglimento del reclamo, ordina la ripetizione della gara Badolato – Vigor Ambrosiana (Allievi Provinciali); Rimette gli atti al Presidente della Delegazione Provinciale di Catanzaro per quanto di competenza. rigetta per il resto il reclamo; dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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