COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONTANA LIRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIURINI FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73 DEL 12.2.2009 (Gara: SEZZE SETINA – FONTANA LIRI del 8.2.2009 – Campionato di Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONTANA LIRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIURINI FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73 DEL 12.2.2009
(Gara: SEZZE SETINA – FONTANA LIRI del 8.2.2009 – Campionato di Promozione)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società FONTANA LIRI lamenta la eccessività della sanzione comminata al calciatore GIURINI FRANCESCO il quale avrebbe contestato la mancata concessione di un calcio di rigore, fischiando contestualmente l’arbitro la fine della partita. Da ciò si è generata una protesta sicuramente censurabile ed il GIURINI eccedeva negli insulti, non però verso l’assistente, ma nei confronti dell’arbitro che aveva anticipato la chiusura dell’incontro. Precisa la ricorrente, che pur essendo a conoscenza che i comportamenti sia nei confronti dell’arbitro che dell’assistente sono equivalenti, ritiene non corretto quanto addebitato al GIURINI, in quanto mentre parlava con il Direttore di gara indicandogli il segno dell’orologio e ruotando la mano toccava l’assistente posto dietro di lui. Chiede in conseguenza di ciò una riduzione del provvedimento disciplinare assunto a carico del calciatore GIURINI FRANCESCO.
In effetti, esaminando con particolare attenzione l’accaduto ed il conseguente rapporto dell’assistente arbitrale, questa Commissione Disciplinare ritiene che talune osservazioni della ricorrente siano assumibili e che pertanto la sanzione stessa possa essere lievemente ridimensionata.
Detto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il ricorso di cui trattasi riducendo da 5 a 4 gare effettive la sanzione a carico del calciatore GIURINI FRANCESCO.
La tassa reclamo si restituisce.
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