COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ HOT ICE BOVILLE AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 26 DEL 12.2.2009 (Gara: HOT ICE BOVILLE – CASAMARI VEROLI del 7.2.2009 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ HOT ICE BOVILLE AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 26 DEL 12.2.2009 (Gara: HOT ICE BOVILLE – CASAMARI VEROLI del 7.2.2009 – Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed ascoltata la Società osserva: la reclamante contesta che la sospensione dell’incontro possa essere attribuita soltanto al comportamento dei propri tesserati e richiede in ogni caso che la sanzione della perdita della gara venga estesa anche alla Società CASAMARI VEROLI; invoca inoltre una riduzione delle sanzioni comminate ai calciatori QUATTROCIOCCHI LUCA per 2 gare, MILANI FABRIZIO per 5 gare, MILLERI LUCA per 4 gare e CARNEVALE DARIO per 3 gare, perché ritenute eccessive in relazione agli addebiti loro mossi. In via preliminare si eccepisce l’inammissibilità del reclamo relativo al calciatore QUATTROCIOCCHI ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. perché non è impugnabile la squalifica di calciatori fino a 2 gare. Per quanto concerne la sanzione della perdita della gara a carico della Società CASAMARI, la doglianza è infondata in quanto, come risulta dalla dettagliata descrizione dei fatti come riportati nel rapporto arbitrale, si rileva che per la mancata conclusione regolare della gara deve ritenersi esclusivamente responsabile la società HOT ICE BOVILLE sia per i comportamenti posti in essere da propri tesserati che per l’invasione di campo da parte dei propri sostenitori. Rilevato tra l’altro che l’arbitro, come si evince dal referto, avrebbe dovuto in ogni caso procedere all’espulsione di altri 5 calciatori oltre il MILANI della Società HOT ICE BOVILLE, talché la medesima sarebbe rimasta con un numero di calciatori inferiore al numero minimo regolamentare; quanto poi alle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ai calciatori MILANI e MILLERI si ritiene che le stesse siano del tutto congrue ed adeguate, in relazione ai loro comportamenti. Per quanto riguarda il calciatore CARNEVALE si ritiene invece di ridurre lievemente la sanzione. Tutto ciò premesso e ritenuto. DELIBERA Di accogliere il reclamo limitatamente al calciatore CARNEVALE DARIO e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico dello stesso da 3 a 2 gare effettive. Si confermano altresì gli altri provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Frosinone con C.U. n. 26 del 12.2.2009.. La tassa reclamo va restituita.
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