COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 26/02/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 47 – Reclamo A.S.Recco 01 avverso la squalifica del calciatore Biagiotti Simone per quattro giornate ed avverso l’ammenda di € 100. Gara Rapid Nozarego – Recco 01 del 3 febbraio 2009 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 33 del 5.2.2009 D.D. di Chiavari.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 26/02/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 47 - Reclamo A.S.Recco 01 avverso la squalifica del calciatore Biagiotti Simone per quattro giornate ed avverso l'ammenda di € 100. Gara Rapid Nozarego - Recco 01 del 3 febbraio 2009 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 33 del 5.2.2009 D.D. di Chiavari. Visionati gli atti ufficiali, dai quali si rileva che al termine della gara: 1. il calciatore Biagiotti Simone della soc. Recco 01 ed un avversario si colpivano reciprocamente innescando una rissa a centro campo cui partecipavano alcune persone estranee (perché non indicate in distinta) penetrate indebitamente sul terreno di gioco; 2. l’arbitro ha riconosciuto come partecipante alla rissa un tifoso della soc. Recco 01 che indossava una tuta col contrassegno della società; 3. letto il reclamo nel quale la società ritiene ingiuste la misura della squalifica del calciatore Biagiotti Simone, perché ha agito a seguito della provocazione di un avversario e quella dell’ammenda di € 100,00 perché, in quanto società ospitata, non è responsabile della chiusura dei cancelli, perciò chiede l’affrancamento di entrambe le sanzioni o, in subordine, una congrua riduzione delle stesse; la Commissione Disciplinare, respinta la richiesta d’audizione perché non formulata in maniera esplicita e lasciata alla discrezione del giudicante, ritenute ininfluenti le doglianze della società reclamante in merito alle pene appellate, che giudica eque ed appropriate alle infrazioni commesse. delibera di respingere il reclamo come sopra proposto dalla Soc. Recco 01 e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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