COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 26/02/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 48 – Reclamo A.S. Corniglianese 1919 avverso le squalifiche dei calciatori Caffieri Filippo per quattro giornate e Oliva Giuseppe per due giornate. Gara Vado Corniglianese dell’8.2.2009 Campionato di Eccellenza. C.U. n. 49 del 13 febbraio 2009.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 26/02/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 48 - Reclamo A.S. Corniglianese 1919 avverso le squalifiche dei calciatori Caffieri Filippo per quattro giornate e Oliva Giuseppe per due giornate. Gara Vado Corniglianese dell'8.2.2009 Campionato di Eccellenza. C.U. n. 49 del 13 febbraio 2009. Per aver sputato in faccia ad un avversario l’arbitro della gara in epigrafe ha espulso il calciatore Caffieri Filippo dell’A.C. Corniglianese. Su segnalazione del guardialinee ha espulso anche il calciatore Oliva Giuseppe, della stessa società, per condotta violenta nei confronti di un avversario. Dal che le squalifiche del primo per quattro giornate e del secondo per due giornate. Entrambe le sanzioni sono state impugnate dalla società che ritiene quella inflitta al Caffieri, ingiusta e sproporzionata perché irrogata nella stessa misura di quella comminata all’avversario (che per primo aveva compiuto lo stesso gesto nei confronti del proprio calciatore) e quella inflitta all’Oliva perché frutto di un errore dell’assistente che lo avrebbe erroneamente individuato quale autore di un gesto violento nei confronti d’un avversario compiuto da un altro. Lamenta in merito altre imprecisioni ed errate trascrizioni sul referto arbitrale. La Commissione Disciplinare, preso atto della rinuncia della reclamante all’audizione, visti gli atti ufficiali osserva: • la decisione del primo giudice di sanzionare il calciatore Caffieri Filippo con la squalifica per quattro gare non merita censura apparendo la sanzione appropriata a punire un gesto che costituisce grave ingiuria ed è considerato dalle Regole di Gioco condotta violenta. Ne può costituire diminuente della pena che il fatto è la conseguenza di una reazione ad un gesto analogo subito; • la squalifica per due giornate del calciatore Oliva Giuseppe non è appellabile a’ sensi dell’art. 45 comma 3 C.G.S. Per questi motivi la Commissione Disciplinare rigetta il reclamo dell’A.S. Corniglianese nella parte che impugna la squalifica del calciatore Caffieri Filippo e lo dichiara inammissibile nella parte in cui si oppone alla squalifica del calciatore Oliva Giuseppe. Dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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