COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 25/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI 103 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig.CROATTI PAOLO, Presidente VALLEVERDE RICCIONE F.C. s.r.l. e VALLEVERDE RICCIONE F.C. s.r.l. – camp. Eccellenza

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 25/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI 103 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig.CROATTI PAOLO, Presidente VALLEVERDE RICCIONE F.C. s.r.l. e VALLEVERDE RICCIONE F.C. s.r.l. – camp. Eccellenza Con nota 13.1.2009 prot. n. 3654/1382 pf 07-08/SS/en, il Vice Procuratore Federale, - considerato che dall’esame della documentazione acquisita è oggettivamente emerso che il sig.Martini Pietro, malgrado privo di un formale incarico, ha di fatto svolto per la società VALLEVERDE RICCIONE F.C. s.r.l. la funzione di allenatore, comparendo nella distinta di gara del 29.9.2007, per poi tesserarsi come tecnico per il Real Misano e svolgendo pertanto nel corso della medesima stagione sportiva attività di tecnico per due diverse società; - considerato che il sig.Vittorio Spimi ha permesso che il suddetto Pietro Martini svolgesse di fatto la funzione di allenatore per la società VALLEVERDE RICCIONE, pur in assenza di tesseramento; - ritenuto che i fatti, come sopra succintamente descritti integrano : - a carico del tecnico Martini Pietro gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 38 commi 1 e 4 delle N.O.I.F. e dagli artt.35 commi 1 e 2 e 38 comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico; - a carico del tecnico Spimi Vittorio gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 38 commi 1 e 4 delle N.O.I.F. e dagli artt.35 commi 1 e 2 e 38 comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico; per i quali si procede con separato atto di deferimento presso la competente Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico; - considerato altresì che i fatti descritti integrano gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 35 comma 1 e 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art.38 comma 4 delle N.O.I.F. ascrivibili al sig.CROATTI PAOLO, Presidente della VALLEVERDE RICCIONE F.C. s.r.l. all’epoca dei fatti, nonché degli artt.4 commi 1 e 2 e 23 comma 1 N.O.I.F., per la violazione ascritta al proprio Presidente ed ai sigg.Pietro Martini e Vittorio Spimi per la società VALLEVERDE RICCIONE F.C. s.r.l.; - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig.CROATTI PAOLO, Presidente della VALLEVERDE RICCIONE F.C. s.r.l., della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 35 comma 1 e 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell’art.38 comma 4 delle N.O.I.F., per quanto descritto nella parte motiva; - la società VALLEVERDE RICCIONE F.C. s.r.l., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2, del C.G.S. e art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., per la condotta ascrivibile al proprio Presidente ed ai sigg.Martini Pietro e Spimi Vittorio, per quanto descritto nella parte motiva. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.
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