COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE MARINO ANTONIO, DELLA SOC. DIP. CORTE DEI CONTI E DEL SUO PRESIDENTE GUARENTE ALESSANDRO PER VIOLAZIONE ENTRAMBI DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 3 DELLE NOIF E DELLA SOCIETA’ DIP. CORTE DEI CONTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE MARINO ANTONIO, DELLA SOC. DIP. CORTE DEI CONTI E DEL SUO PRESIDENTE GUARENTE ALESSANDRO PER VIOLAZIONE ENTRAMBI DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 3 DELLE NOIF E DELLA SOCIETA’ DIP. CORTE DEI CONTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento, dinanzi a questa Commissione di Disciplina Territoriale, del calciatore ANTONIO MARINO, tesserato all’epoca con la Soc. DIP. CORTE DEI CONTI, della citata società stessa e del suo Presidente ALESSANDRO GUARENTE per tutte le violazioni di cui al dispositivo. Nell’atto del 19.12.2008 l’Organo requirente incolpava i deferiti di quanto loro addebitato, per avere il calciatore MARINO ANTONIO sottoscritto una richiesta di tesseramento per le stagioni sportive 2005/2006 – 2006/2007 con la soc. DIP. CORTE DEI CONTI, a firma del Presidente ALESSANDRO GUARENTE, non essendo in regola in quanto non residente nella regione di tesseramento. Il deferimento della Procura è scaturito dalla nota trasmessa dalla Segreteria del Settore Giovanile Scolastico Nazionale, in cui veniva segnalata, a seguito della ricezione degli atti del tesseramento per le due stagioni sopra riportate una documentazione incompleta, in quanto nella dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio si dichiarava solamente il cambio di domicilio del calciatore ANTONIO MARINO e della madre e non quello di residenza, necessario per ottenere un tesseramento regolamentare di un calciatore proveniente da regione diversa. La Procura Federale ha esperito quindi le opportune indagini, ascoltando dapprima il Presidente della Soc. DIP. CORTE DEI CONTI Sig. GUARENTE ALESSANDRO, successivamente la madre del calciatore ANTONIO MARINO ed in due occasioni il Delegato del Comitato Provinciale di Roma. Il Delegato GUARENTE dichiarava di aver depositato presso gli Uffici del Comitato Provinciale di Roma tutta la documentazione necessaria senza che gli fosse stata rilevata alcuna carenza di documentazione; la mamma del calciatore dichiarava a sua volta, di aver presentato tutti i documenti così come richiestigli dal Presidente della Società, precisando comunque che il ragazzo ormai non ne fa più parte. Il Delegato del Comitato Provinciale di Roma in una prima versione ha dichiarato l’esattezza della documentazione presentata dalla Soc. DIP. CORTE DEI CONTI addebitando l’errore di valutazione alla Segreteria Nazionale del Settore Giovanile Scolastico. Nella successiva udienza il Delegato Provinciale ha invece ammesso che “per leggerezza”, in conseguenza della grande mole di lavoro, l’ufficio ha scambiato il cambio di domicilio, come cambio di residenza. La Procura quindi riteneva sussistente la responsabilità della Società, sia diretta che oggettiva per il comportamento del calciatore e del suo Presidente che aveva sottoscritto la richiesta di tesseramento. La Commissione Disciplinare Territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento, a cui partecipavano oltre il rappresentante della Procura Federale, anche il Presidente della Soc. DIP. CORTE DEI CONTI e la Sig.ra MALLUSO MARIA ROSA, madre del calciatore MARINO ANTONIO. Il Presidente GUARENTE si riporta integralmente alle deduzioni a difesa presentate, ribadendo l’equivoco venutosi a creare tra domicilio e residenza e che comunque il calciatore MARINO è stato fermo già da un anno. Anche la Sig.ra MOLLUSO conferma quanto riportato nelle controdeduzioni. La Procura, prima di pervenire alle conclusioni, afferma che se la Società fosse stata a conoscenza della norma contenuta nell’art.40 delle NOIF, che prevede per i casi simili a quello in questione, la richiesta di deroga al Presidente Federale, il problema non si sarebbe verificato. Detto ciò, il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo 6 mesi di inibizione nei confronti del Presidente della Soc. DIP.CORTE DEI CONTI, GUARENTE ALESSANDRO, sia 8 giornate di squalifica per il calciatore MARINO e di Euro 400,00 di ammenda per la Società. La Società DIP. CORTE DEI CONTI, nella persona del Presidente, ribadisce l’assoluta buona fede chiedendo il proscioglimento di ogni addebito, così come la mamma del calciatore MARINO, tenuto anche conto dell’età del calciatore e che lo stesso è già fermo da un anno. La Commissione ritiene provati gli addebiti mossi, in quanto è inequivocabile che la norma consente il tesseramento di un calciatore proveniente da regione diversa, allorché presenti, tra i vari documenti, anche quello di residenza e non di domicilio. Purtuttavia questo Organo Giudicante, non può non rilevare, che all’atto della presentazione dei documenti di tesseramento del calciatore MARINO non ci siano state obiezioni da parte della Delegazione Provinciale di Roma, abilitata alla verifica della esattezza della documentazione presentata. Tenuto anche conto delle versioni fornite dal Delegato del Comitato Provinciale dinanzi all’incaricato della Procura, si può ragionevolmente comprendere che ci sia stata assoluta buona fede da parte dei soggetti interessati al tesseramento ed altresì tenendo anche conto che il calciatore è stato fermo, a causa di detto deferimento per un anno circa, ritiene la Commissione stessa che si possa adottare ai deferiti una colpa veramente lieve e pertanto le sanzioni possano essere adeguate e riportati entro limiti più ragionevoli e rispondenti ai fatti realmente accaduti. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti, comminando sia al Presidente ALESSANDRO GUARENTE che al calciatore MARINO ANTONIO il provvedimento dell’ammonizione con diffida.Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione.Si comunichi agli interessati.
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