COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE GIOFFRE’ DOMENICO, DELLA SOCIETA’ A.S.D. BOROGOROSE 1981 E DEL SUO DIRIGENTE CARMELINO EMILIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 del 26/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE GIOFFRE’ DOMENICO, DELLA SOCIETA’ A.S.D. BOROGOROSE 1981 E DEL SUO DIRIGENTE CARMELINO EMILIO La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale del calciatore Domenico Gioffrè, attualmente tesserato con la società A.C. Bagnarese,della società Borgorose 1981 e del dirigente Emilio Carmelino per violazione, il calciatore dell’articolo 7 e 16 dello Statuto federale la società per violazione dell’articolo 4 comma 2 del CGS ed il dirigente per violazione dell’articolo 61 delle NOIF.. Nell’atto del 18-12-2008 l’Organo requirente incolpava i deferiti delle violazioni ascritte in relazione alla partecipazione del calciatore Gioffrè a tre gare del campionato di prima categoria del 27-1-2008, 3-2-2008 e 10-2-2008 senza essere tesserato con la società Borgorose 1981 che l’aveva schierato in campo. La predetta società, invero, aveva spedito la richiesta di tesseramento il 26-1-2008 ma il calciatore risultava ancora tesserato con altra società e quindi il competente ufficio tesseramenti aveva comunicato alla società con nota inviata il 6-2-2008 che il tesseramento doveva ritenersi nullo ad ogni effetto. La Procura riteneva quindi sussistente la responsabilità della società, sia diretta che oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati, del calciatore, del presidente e dei dirigenti che avevano sottoscritto le distinte delle gare in cui risultava l’irregolare utilizzazione della calciatore. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento a cui partecipava il rappresentante della Procura Federale ed il solo dirigente Carmelino, mentre risultavano assenti gli altri deferiti che non avevano fatto pervenire controdeduzioni nei termini assegnati. Il dirigente depositava una dichiarazione del calciatore Gioffrè che attestava di aver nascosto ai dirigenti del Borgorose 1981 la sua reale posizione di tesseramento, di cui era chiaramente ben consapevole, e del presidente della società Borgorose 1981 che, invece, attestava di non aver mai comunicato al Carmelino il contenuto della comunicazione ricevuta il 7-2-2008 dall’Ufficio Tesseramento FIGC. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per il calciatore la squalifica per un tre mesi, per il dirigente la inibizione per mesi tre e per la società la penalizzazione di tre punti in classifica con riferimento alla gara del 10-2-2008 La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E’ evidente che la irregolarità dell’utilizzazione del calciatore nelle gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso venne schierato in campo malgrado non potesse acquisire il tesseramento con la società deferita, come ritualmente chiesto, in quanto tesserato con altra società. Ne consegue la responsabilità del calciatore,del presidente che sottoscrive la richiesta di tesseramento ed è responsabile della regolare effettuazione delle formalità presupposte e conseguenti, dei dirigenti accompagnatori che hanno sottoscritto le liste facendosi garanti della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti in distinta e della società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei soggetti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. Ciò non di meno la iniziale buona fede si è tramutata in assoluta mala fede nel momento in cui, ricevuta la comunicazione del 7-2-2008, il Presidente della società ha omesso di fermare immediatamente il calciatore consentendone l’utilizzazione nella gara del 10-2-2008. Ed ancora appare gravemente fraudolento il comportamento del calciatore che ha omesso di riferire ai dirigenti del Borgorose 1981 del suo precedente vincolo con società di altro comitato regionale, inducendoli chiaramente in errore e determinando una pesante turbativa nella regolarità del campionato. Infine appare assolutamente sfumata la responsabilità del dirigente Carmelino, tenuto all’oscuro su tutto lo sviluppo dei rapporti tra società ed ufficio tesseramenti. Tutto ciò premesso la Commissione ritiene di adeguare la sanzioni nei confronti del calciatore alla sua effettiva e rave responsabilità andando anche ultra petita rispetto alle richieste dell’Organo requirente, di alleggerire la posizione del dirigente Carmelino rispetto alla richiesta,mentre a carico della società, inattiva nella corrente stagione, appare opportuno, pur meritando una penalizzazione in classifica, applicare una sanzione pecuniaria, unica concretamente afflittiva qualora sussistano ancora dei depositi cauzionali non restituiti. La Commissione Disciplinare DELIBERA di affermare la responsabilita’ di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di comminare al calciatore GIOFFRE’ DOMENICO (tesserato con la Società A.C. BAGNARESE) la squalifica per mesi sei, al dirigente CARMELINO EMILIO la inibizione per giorni quindici Nulla per quanto riguarda la Societa’ A.S. BORGOROSE 1981 in quanto inattiva dalla stag. sport. 2008/2009. Si comunichi agli interessati. Le sanzioni comminate decorrono dalla data del ricevimento della comunicazione.
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