COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore a carico di Elvio ZAMPESE, Presidente della AC SUMIRAGO BOYS SOCCER, Giovanni VENTURI, Consigliere della stessa Società e della Società AC SUMIRAGO BOYS SOCCER, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS, in relazione all’art.35 commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico, per avere, in qualità di Presidente dalla AC SUMIRAGO BOYS SOCCER, fatto assumere la conduzione tecnica della Società da un soggetto non abilitato per tale funzione, consentendogli di sedere in panchina in veste di allenatore; • il secondo della violazione di cui all’art.1 comma 1 CGS, nonché dell’art.21 comma 4 delle NOIF, per aver svolto nel corso della stagione calcistica 2007/2008 la funzione di allenatore della squadra, in assenza della prescritta autorizzazione, in quanto all’epoca dei fatti dirigente della AC SUMIRAGO BOYS SOCCER; • la Società AC SUMIRAGO BOYS SOCCER per responsabilità oggettiva e diretta, per la condotta ascrivibile al proprio presidente ed al proprio tesserato, ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del CGS, nonché dell’art.23 comma 1 NOIF. Alla udienza avanti a questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, hanno presenziato i deferiti Elvio Zampese, Presidente della AC SUMIRAGO BOYS SOCCER e Giovanni Venturi, dirigente della stessa Società. Dopo la relazione del Presidente della Commissione Territoriale, è stata data la parola ai deferiti, i quali hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni: il sig. Elvio Zampese ha ammesso di aver agito con leggerezza, delegando la funzione di allenatore al Venturini, in conseguenza dei problemi di salute accusati dal tecnico Tomaso Rossi.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore a carico di Elvio ZAMPESE, Presidente della AC SUMIRAGO BOYS SOCCER, Giovanni VENTURI, Consigliere della stessa Società e della Società AC SUMIRAGO BOYS SOCCER, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS, in relazione all’art.35 commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico, per avere, in qualità di Presidente dalla AC SUMIRAGO BOYS SOCCER, fatto assumere la conduzione tecnica della Società da un soggetto non abilitato per tale funzione, consentendogli di sedere in panchina in veste di allenatore; • il secondo della violazione di cui all’art.1 comma 1 CGS, nonché dell’art.21 comma 4 delle NOIF, per aver svolto nel corso della stagione calcistica 2007/2008 la funzione di allenatore della squadra, in assenza della prescritta autorizzazione, in quanto all’epoca dei fatti dirigente della AC SUMIRAGO BOYS SOCCER; • la Società AC SUMIRAGO BOYS SOCCER per responsabilità oggettiva e diretta, per la condotta ascrivibile al proprio presidente ed al proprio tesserato, ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del CGS, nonché dell’art.23 comma 1 NOIF. Alla udienza avanti a questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, hanno presenziato i deferiti Elvio Zampese, Presidente della AC SUMIRAGO BOYS SOCCER e Giovanni Venturi, dirigente della stessa Società. Dopo la relazione del Presidente della Commissione Territoriale, è stata data la parola ai deferiti, i quali hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni: il sig. Elvio Zampese ha ammesso di aver agito con leggerezza, delegando la funzione di allenatore al Venturini, in conseguenza dei problemi di salute accusati dal tecnico Tomaso Rossi."