COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AVERSANA S.DIEGO – GARA AVERSANA S.DIEGO / S.CECILIA UNITED DEL 18.1.2009 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 76 del 19/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO AVERSANA S.DIEGO – GARA AVERSANA S.DIEGO / S.CECILIA UNITED DEL 18.1.2009 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, pervenuto in data 9.2.2009, in via preliminare rileva
l’inammissibilità del reclamo medesimo nella parte riguardante la squalifica del terreno di giuoco per una
giornata di gara e la squalifica, per due giornate di gara, a carico del calciatore La Rocca Marco, in quanto
entrambe non impugnabili. In ordine alle altre sanzioni impugnate, questa C.D.T. dispone lo stralcio, in
ragione dell’urgenza, relativo all’impugnazione delle sanzioni a carico del calciatore Spada Luca e
dell’allenatore sig. Del Priore Mariano, inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale, in prime cure. Questa C.D.T.
ritiene che, dall’esame degli atti ufficiali, emerga con chiarezza la gravità del comportamento tenuto dal
predetto calciatore, la cui squalifica, di conseguenza, deve essere confermata. Quanto alla squalifica fino al
28.02.2009 a carico dell’allenatore sig. Del Priore Mariano, questa C.D.T. ritiene che essa debba essere
ridotta al 20.02.2009, al fine della giusta corrispondenza all’effettiva rilevanza dei fatti addebitati al nominato
tesserato. Infine, in ordine alla sanzione pecuniaria a carico della reclamante, nonché in relazione alla
squalifica fino al 31.12.2009 a carico del calciatore Frusciante Carmine, si dispone il rinvio della decisione
alla riunione di questa C.D.T. del 2.03.2009, per la quale, nel rispetto della relativa richiesta di audizione,
formalizzata dalla reclamante, si determina la convocazione del presidente della società, senza ulteriore
avviso. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte riguardante la squalifica del terreno di giuoco per
una giornata di gara e la squalifica per due giornate di gara, a carico del calciatore La Rocca Marco;
di rigettare il reclamo della società Aversana S. Diego nella parte riguardante la squalifica del
calciatore Spada Luca; di ridurre al 20.02.2009, in parziale accoglimento dell’atto di impugnazione,
la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Del Priore Mariano; di rinviare la decisione, per gli altri due
richiamati aspetti del reclamo in epigrafe, alla riunione del 3.02.2009, per la quale dispone la
convocazione del presidente della reclamante, senza ulteriore avviso; nulla dispone in ordine alla
tassa reclamo, non versata.
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