COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CASALVELINO – GARA CASALVELINO / ACCIAROLI CALCIO DEL 21.12.2008 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 26/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CASALVELINO – GARA CASALVELINO / ACCIAROLI CALCIO DEL 21.12.2008 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Correttamente il G.S.T., in prime cure, ha respinto il reclamo proposto dalla società Casalvelino, ribadendo che gli Organi di Giustizia Sportiva non possono in alcun modo sindacare i provvedimenti tecnici adottati dall’arbitro nel corso della gara. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Casalvelino.
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