COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO TEVEROLA 97 – GARA AURUNCA CALCIO / TEVEROLA 97 DELL’ 11.1.2009 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 26/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO TEVEROLA 97 – GARA AURUNCA CALCIO / TEVEROLA 97 DELL’ 11.1.2009 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza. Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, infatti, dal referto arbitrale, non contestato, risulta che, dopo una prima discussione animata, insorta tra due calciatori, si è poi verificata, in altra parte del campo di gioco, una rissa tra diversi calciatori delle due società, che il direttore di gara non riusciva a sedare, nonostante i suoi ripetuti tentativi di placare gli animi e di far riprendere la gara. P.Q.M. DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Teverola 1997.
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