COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FULGOR OCTAJANO – GARA VICTORIA / FULGOR OCTAJANO DEL 13.12.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FULGOR OCTAJANO – GARA VICTORIA / FULGOR OCTAJANO DEL 13.12.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, audito l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale fondatezza del reclamo medesimo. Invero, gli accertamenti effettuati da questa Commissione consentono di affermare che si individuano elementi idonei a ridimensionare quanto riportato dall’arbitro nel referto di gara e confermato in sede della richiamata audizione. Ne consegue, pertanto, il parziale accoglimento del reclamo, con la riduzione dell’ammenda, a carico della reclamante, alla misura di €. 150,00, che questa C.D.T. giudica meglio corrispondente alla reale gravità dei fatti accaduti. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento, di ridurre ad euro 150,00 l’impugnata sanzione pecuniaria; nulla dispone, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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