COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO GROTTA SOCCER – GARA GROTTA SOCCER / VIRTUS FREDANE DEL 14.2.2009 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO GROTTA SOCCER – GARA GROTTA SOCCER / VIRTUS FREDANE DEL 14.2.2009 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la condotta addebitata al calciatore Massimo Pascucci, come rilevato dal referto arbitrale, fonte di prova unica e privilegiata, è tale da doversi sanzionare, nella misura addebitata dal Giudice Sportivo Territoriale, in prime cure. Pertanto, appare congrua ed adeguata la squalifica di tre giornate effettive irrogate dal primo Giudice. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Grotta Soccer.
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