COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO IL MANDAMENTO CALCIO – GARA BAIANO / IL MANDAMENTO CALCIO DEL 24.1.2009 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO IL MANDAMENTO CALCIO – GARA BAIANO / IL MANDAMENTO CALCIO DEL 24.1.2009 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, il sig. D’Avanzo Aniello, indicato in distinta con la funzione di massaggiatore della società reclamante, risulta con precisione individuato dall’arbitro (nel suo referto), come persona che lo aveva minacciato reiteratamente, nel corso della gara, aggiungendo il suo comportamento a quello, minaccioso, già tenuto da altri calciatori della sua stessa società. Né, per sostenere il contrario, la società reclamante ha portato alcuna argomentazione, al di là di una nella negazione dell’accaduto. Peraltro, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale appare equa ed adeguata all’effettiva gravità dei fatti commessi. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Il Mandamento Calcio.
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