COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SANT’ANGELO IN FORMIS – GARA VIRTUS FRIGNANO / SANT’ANGELO IN FORMIS DEL 28.12.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SANT’ANGELO IN FORMIS – GARA VIRTUS FRIGNANO / SANT’ANGELO IN FORMIS DEL 28.12.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Sant’Angelo in Formis, ne rileva l’inammissibilità. Invero, la società ha spedito il reclamo medesimo, a mezzo raccomandata postale, in data 16.01.2009, non rispettando, quindi, il termine prescritto dall’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (sette giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Uffciale, con il quale è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che si intende impugnare). Nella fattispecie, la pubblicazione è avvenuta in data 8.1.2009, per cui il termine era fissato al 15.1.2009. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Sant’Angelo in Formis.
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